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31/03/2021 Parere su istanza di accesso civico - 31 marzo 2021 > Perizie e documentazione relative a procedimento giudiziario

Parere su istanza di accesso civico - 31 marzo 2021 > Perizie e documentazione relative a procedimento giudiziario

Registro dei provvedimenti n. 121 del 31 marzo 2021

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Cattolica presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Cattolica ha chiesto al Garante il parere, previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame di un cittadino su un provvedimento di diniego parziale a una propria istanza di accesso civico presentata al predetto Comune.

Dall’istruttoria risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto diversi documenti fra cui:

1. la «Concessione/Convenzione stipulata tra il Comune di Cattolica e la società [con ditta individuale identificata in atti];

2. la «Relazione peritale redatta in data 23/01/2017 dal Geom. [identificato in atti]»;

3. la «Diffida del Comune di Cattolica per inadempimento versamento dei canoni di locazione con intimazione risoluzione contrattuale»;

4. la «Relazione del C.T.U. Geom [identificato in atti] depositata nel ricorso Giudiziale [identificato in atti]»;

5. la «Perizia dell’ing. [identificato in atti] di cui al punto 1 della Delibera di Giunta Comunale [identificata in atti]»;

6. «l’accesso agli atti della procedura menzionata nella Delibera di c.c. [identificata in atti]».

L’amministrazione ha accordato un accesso parziale rilasciando copia della convenzione e della perizia di cui ai precedenti nn. 1 e 5, rifiutando – ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, lett. a) e lett. c), del d. lgs n. 33/2013 – l’accesso agli ulteriori atti richiesti (relazione del perito e del CTU, nonché diffida comunale) di cui ai precedenti nn. 2-4, in quanto documenti «inseriti in procedimenti civili e, come tali, non pubblici».

Il richiedente l’accesso civico ha presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego al RPCT del Comune (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013), ritenendolo non legittimo e insistendo nelle proprie richieste.

Il RPCT ha, quindi, chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, rappresentando che «l’accesso generalizzato riguarda solamente gli atti, dati e informazioni che sono riconducibili ad un’attività amministrativa, in senso oggettivo e funzionale» e che, come previsto dal Anac «Esulano, pertanto, dall’accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali e quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale. Tali atti, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono infatti disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito e dalle relative disposizioni attuative».

OSSERVA

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

Per i profili di competenza di questa Autorità, la medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

È, inoltre, previsto che «l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di settore e nelle Linee guida dell’ANAC sull’accesso civico, non risulta che i possibili soggetti controinteressati siano stati coinvolti nel procedimento relativo all’accesso civico, impedendogli di presentare un’eventuale opposizione motivata (art. 5, comma 5, d. lgs. n. 33/2013).

Occorre, inoltre, rilevare che il Comune di Cattolica, nel riscontrare l’istanza, ha negato l’accesso civico ad alcuni dei documenti richiesti, limitandosi però a fornire al richiedente una motivazione contenente un mero e generico richiamo all’art. 5 bis, comma 2, lettere a) e c), del d. lgs n. 33/2013, che riguardano l’esistenza di un pregiudizio concreto – rispettivamente – sia alla «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia», che agli «interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali».

Tale condotta non appare conforme alle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico laddove è, invece, indicato che nella risposta alle istanze di accesso civico «l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione» e che la «motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione» (parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato», n. 13).

Inoltre, il riscontro eccessivamente sintetico fornito dalla p.a. al soggetto istante non consente di far comprendere le ragioni per le quali l’ostensione dei documenti richiesti può causare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali (o ad altri interessi contenuti nell’art. 5-bis, del d. lgs. n. 33/2013), non essendo stati specificati – né nel provvedimento di diniego parziale, né nella richiesta di parere al Garante o in altri atti dell’istruttoria – quali sarebbero i dati personali coinvolti (di cui non viene fornita una descrizione neanche di tipo generale).

Tutti gli elementi sopradescritti, considerati nel loro complesso, impediscono a questa Autorità di esprimersi nel merito del provvedimento di diniego parziale dell’accesso civico adottato dal Comune di Cattolica.

Ciò anche considerando quanto riportato nella richiesta di parere al Garante da parte del RPCT, laddove lo stesso ha evidenziato che, invece, i motivi ostativi all’accoglimento dell’accesso civico riguarderebbero più propriamente la circostanza che i documenti richiesti sarebbero «inseriti in procedimenti civili» che potrebbero essere sottratti all’accesso civico ai sensi dell’art. 76 delle “Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”, nonché delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (par. 7.6). Per tali profili, si rinvia, in generale, alle osservazioni contenute nei precedenti pareri di questa Autorità contenuti nei provvedimenti n. 41 del 25/1/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 7828631; n. 42 del 25/1/2018, ivi, doc. web n. 7810482 (cfr.)

Per tutti i motivi sopra esposti, in relazione ai profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, si invita il Comune di Cattolica a fornire al soggetto istante, nel provvedimento di riscontro all’istanza di accesso civico ai documenti richiesti, una congrua e completa motivazione circa l’esistenza o meno dei limiti di cui all’art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013 alla luce della normativa vigente, delle indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, nonché dei precedenti pareri del Garante in materia di accesso civico pubblicati sul sito web istituzionale (https://www.garanteprivacy.it/temi/accesso-civico) e massimati sul portale “FOIA - Centro nazionale di competenza” del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.foia.gov.it/pareri/. Si ricorda, inoltre, che il cui contenuto dei pareri, diviso per ogni singolo argomento, è riportato annualmente anche nelle relazioni del Garante al Parlamento, in https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/documenti/relazioni-annuali).

In ogni caso, si ritiene utile ricordare che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione degli interessi pubblici e privati di cui all’art. 5-bis, del d. lgs. n. 33/2013, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso integrale ai documenti richiesti, oppure fornire un accesso parziale ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Cattolica, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Fonte: Garante per la Privacy

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9697887

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