Lo scrivente Servizio, realtivamente alla Stealth Camera o Scout Camera (macchina fotografica invisibile o macchina fotografica dell’esploratore, c.d. fototrappole), indica di seguito gli adempimenti per la liceità del trattamento nell'ambito di tale attivita':
- approvare il Regolamento di Videosorveglianza che disciplini il sistema installato (o integrare il regolamento sulla videosorveglianza esistente);
- concludere il contratto con la società esterna che gestisce il sistema di videosorveglianza, come Responsabile del Trattamento;
- designare, con atto formale, il Comandante della Polizia Locale dei Comuni coinvolti nel servizio come soggetti designati al trattamento dei dati. Al riguardo, si specifica che, per consentire all'agente accertatore della PM di visionare le immagini rilevate dai dispositivi di videosorveglianza al fine di predisporre i verbali, il Comandante della Polizia Locale, in qualità di soggetto Designato al trattamento dei dati è, a sua volta, tenuto ad autorizzare l'Agente medesimo al trattamento dei dati mediante apposito atto di autorizzazione;
- concludere il contratto di responabilità con la società che gestisce il sistema di videosorveglianza, come Responsabile del Trattamento;
- apporre cartelli che segnalino la presenza di fototrappole prima del raggio d’azione delle stesse, nel rispetto degli obblighi d’informativa, secondo le prescrizioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. I predetti cartelli dovranno riportare: identità e dati di contatto del titolare; finalità e base giuridica del trattamento; altre informazioni, di cui agli artt. 13 e 14 Reg. UE 679/2016, elencate in modo semplice e diretto affinchè gli interessati possano reperire le informazioni prescritte (esempio: sito web su cui verranno pubblicate le informative complete).
Le motivazioni del parere sono di seguito indicate.
La materia oggetto del quesito risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative e/o regolamentari:
- Regolamento UE 679/2016
- Linee guida Garante
Dal quadro normativo in precedenza delineato si ricava, nel merito, quanto segue. Nello specifico caso in esame:
- In primo luogo, va rilevato che l'Ente locale risulta Titolare dei dati raccolti nel proprio territorio.
- In secondo luogo, va rilevato che un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza (nel Regolamento) e di cui sia realmente titolare in base all´ordinamento di riferimento (art. 18, comma 2, del Codice). Diversamente, il trattamento dei dati non è lecito, anche se l´ente designa esponenti delle forze dell´ordine in qualità di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento telematico in violazione del Codice (art. 19, comma 2, del Codice)
Le specifiche norme di legge o di regolamento e le funzioni legittimamente individuate dall´Ente costituiscono l´ambito operativo entro il quale il trattamento dei dati si intende consentito.
In conclusione, il PARERE dello scrivente Servizio di protezione dei dati personali è formulato nei termini di cui sopra.