In un'ordinanza relativa agli abusi edilizi sono indicati estremi del proprietario e i dati relativi l'immobile, al tipo di abuso e ai provvedimenti in atto.
Pur volendo oscurare gli estremi del proprietario, dai dati dell'immobile si potrebbe risalire al proprietario, e alle altre informazioni.
Con riferimento alla pubblicazione in Albo Pretorio, tali dati, in ragione della tipologia di provvedimento, devono essere mantenuti visibili o devono essere tutti oscurati (proprietario, immobile, tipologia di abuso e provvedimenti?)
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In merito alla pubblicazione in oggetto, l'Ente deve tenere presene la distinzione tra pubblicazione all'Albo Pretorio e pubblicazione in Amministrazione Trasparente.
- Pubblicazione all'Albo Pretorio: la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni (art. 124 del D.L. 267/2000) dell'ordinanza relativa agli abusi edilizi nella quale sono indicati "estremi del proprietario e i dati relativi l'immobile", al tipo di abuso e ai provvedimenti in atto è lecita quando è rispettato il principio di «minimizzazione dei dati», e i dati personali indicati nell'ordinanza pubblicata risultano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, comma 1 lett. c) del Reg. UE 679/2016), sicché nell'ordinanza pubblicata devono essere omessi i dati personali del proprietario, potendo lasciare i dati dell'immobile per il tempo strettamente necessario (15 giorni) alla pubblicità richiesta dalla legge (generale obbligo di pubblicazione provvedimenti amministrativi art. 124 D.lgs 267/2000);
- Pubblicazione in Amministrazione Trasparente: la pubblicazione dell'ordinanza in Amministrazione Trasparente è lecita con:
Nel caso di specie, la circostanza che dai dati dell'immobile, nella pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio, si potrebbe risalire al proprietario, e alle altre informazioni, può essere neutralizzata attraverso la misura organizzativa di seguito indicata:
tutti i dati dell'abuso edilizio (dati personali identificativi della persona, compresi nome e cognome) compresi i dati dell'immobile dovrebbero essere inseriti in un documento allegato istruttorio, non oggetto di pubblicazione, da conservare agli atti, e accessibile a seguito di richiesta di accesso documentale (o civico qualora il controinteressato non si opponga).
Le motivazioni del parere sono di seguito indicate:
La materia oggetto del quesito risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative e/o regolamentari:
Dal quadro normativo in precedenza delineato si ricava, nel merito, quanto segue. Nello specifico caso in esame:
Il Garante, con le linee guida del 15 maggio 2014, aveva precisato che è lecito pubblicare all'albo pretorio i provvedimenti comprendenti i dati personali (nome cognome, indirizzo ecc, che sono diversi dai dati sensibili), solo se tale ipotesi è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento. A fronte dell'obbligo normativo di pubblicazione, quindi, deve comunque esser verificata la necessaria pubblicazione dei dati personali, nei limiti del principio di pertinenza e non eccedenza.
Inoltre, la diffusione dei dati personali è corretta entro i limiti temporali previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di indicazioni, fino al raggiungimento dello scopo per il quale l´atto è stato adottato e i dati resi pubblici. Occorre infine evitare l´indicizzazione nei motori di ricerca generalisti dei dati personali contenuti negli atti pubblicati nell´albo pretorio online.
Inoltre, il T.U. l'art. 31 comma 7 del D.P.R. 380/2001, dispone che "Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
A fronte dell'obbligo normativo di pubblicazione,
In tal senso, in merito alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è possibile:
Per quanto concerne la pubblicazione in Amministrazione Trasparente è necessario:
Al riguardo, è maggiormente opportuno per l'Ente, procedere a pubblicare l'ordinanza totalmente priva degli estremi sopra indicati, facendo confluire tutti i dati personali ed tutti i dati relativi all'abuso in un documento separato, da conservare agli atti.
In conclusione, il PARERE dello scrivente Servizio di protezione dei dati personali è formulato nei termini di cui in motivazione.