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28/10/2021 GDPR-DPO ENTIONLINE: accesso ai documenti anagrafici di persone defunte per finalita' di ricerca storica?

E' possibile rilasciare, per finalità di ricerca storica, i certificati anagrafici di un "famoso campione" sportivo degli anni '40, '50 e '60 del secolo scorso, e in particolare l' atto integrale di nascita, il certificato storico di residenza e di famiglia e la Trascrizione dell'atto di morte?

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Sussiste in capo al Presidente della Commissione Storia e Documentazione della Federazione sportiva istante, un interesse per la ricerca storica sulla vita del famoso campione di tamburello degli anni '40, '50 e '60 del secolo scorso. Il richiedente qualificandosi come Presidente della Commissione Storia e Documentazione della Federazione sportiva, di livello nazionale, ha indicato la legittimazione e l'interesse all'accesso ed ha delineato la finalità di ricerca storica per la quale chiede l'accesso.

L'istanza di accesso è ACCOGLIBILE a sensi del Regolamento UE 2016/679 che ammette, sotto il profilo della tutela dei dati personali, il trattamento del dato (anche di dati appartenenti a particolari categorie) finalizzato alla ricerca storica.

Resta ferma l'applicazione del principio della minimizzazione dei dati in forza del quale, riguardando la ricerca storica solo la figura del Campione, l'accesso ai dati di altri familiari risultanti dal certificato di famiglia risulterebbe, sotto il profilo della tutela del dato personale, eccedente rispetto alle finalità indicate. In tale contesto può essere accessibile il dato che il soggetto storico fosse stato sposato, o che avesse avuto dei figli, ma devono essere anonimizzati i dati personali degli stessi in quanto non direttamente interessati dalla ricerca storica.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto degli eredi del soggetto storico di opporsi al trattamento nella misura in cui è consentito dall'artt. 21 del Regolamento e dall'art. 2-terdecies D.Lgs 193/2006.

Le motivazioni del parere sono le seguenti.

Sotto il profilo giuridico, deve delinearsi la regolamentazione del trattamento dei dati con riferimento alle finalità di ricerca storica nonché le tutele concesse ai dati dei defunti.
Per una completa disamina è necessario richiamare, distintamente, il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs 196/2003, nonché, a seguire, la specifica disciplina in materia di Anagrafe e di Stato Civile.

a) Regolamento UE 2016/679

Già nei "considerando" introduttivi alla regolamentazione il Legislatore europeo prende posizione sulla tutela dei dati delle persone decedute e sulla liceità del trattamento per finalità di ricerca storica.

Considerando 27

Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute. (ed in effetti il nostro Legislatore ha introdotto l'art. 2-terdecies nel D.lgs 196/2003).

Considerando 50

Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile

Considerando 160

Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.

Nel testo del Regolamento il Legislatore Europeo ha dato attuazione ai "considerando indicati in premessa":

Art. 5 comma 1 lett. a e b:

I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini diarchiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

Con riferimento, poi, al trattamento di dati appartenenti a particolari categorie, l'art. 9 dispone, aparagrafo 1, che è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Il paragrafo 2 dispone che Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Chiarito, quindi, che il trattamento per finalità di ricerca storica risulta legittimo, anche se la finalità per cui inizialmente il dato era stato raccolto e trattato era diversa(finalità di pubblico interesse per l'anagrafe pubblica e lo stato civile), resta comunque la possibilità, per gli eredi del deceduto, di poter esercitare i diritti riconosciuti alla persona come se fosse in vita, seppure con alcuni limiti.

Art. 21 diritti dell'interessato:

Comma 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

B) Codice D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018.

Come sopra anticipato, il Legslatore italiano, in ragione della possibilità di legiferare sulla materia dei dati dei soggetti defunti riconosciuto nel considerando 27, ha introtto nel D.Lgs 196/2003 l'art. 2-terdecies che così dispone:

Art. 2-terdecies Diritti riguardanti le persone decedute.

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e' ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

C) Disciplina in materia di Anagrafe, DPR 223/1989.

L’art. 35, comma 4 del DPR n. 223/89, che dispone: “previa motivata richiesta, l’ufficiale d’anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse”.

D) Disciplina in materia di Stato Civile, DPR 223/1989.

L'art. 107, in materia di rilascio di estratti di copie integrali, così dispone:
1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non e' vietato dalla legge.

- MERITO
Dal quadro normativo in precedenza delineato si ricava, nel merito, quanto segue. Nello specifico caso in esame, l'accesso ai dati del defunto campione da parte del Presidente della Commissione Storia e Documentazione della FIPT-Federazione Italiana Palla Tamburello risulta legittimo in ragione del fatto che l'accesso avviene per fini di ricerca storica, come espressamente indicato nell'istanza di accesso. Il dato della "storicità" è comprovato dalla riferibilità della richiesta al "famoso campione di tamburello degli anni '40, '50 e '60 del secolo scorso". Il fine di ricerca storica risulta essere motivato nell'istanza di accesso nella quale indicato come la finalità di ricerca è per la redazione di una biografia completa del giocatore, con documentazione sulla data di nascita e di residenza, da parte di una Federazione Sportiva istituzionale facente parte del CONI. Vi è quindi un interesse istituzionale all'acquisizione dei dati, per un interesse giuridicamente rilevante come quello della ricerca storica istituzionale. La richiesta, infatti, non è equiparabile alla richiesta di accesso a informazioni per la ricostruzione dell'albero genealogico da parte di un componente di una famiglia che, se non collegato ad un interesse giusiricamente rilevante, come quelllo della tutela ereditaria, non sarebbe di per sé accoglibile.

Sotto il profilo della tutela dei dati, il trattamento risulta legittimo come espressamente previsto anche dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.

Ciò premesso, devono comunque trovare applicazione il principi di minimizzazione e non eccedenza contenuti nell'art. 5 del Regolamento richiamato, con riferimento ai dati afferenti persone diverse dal Campione che potrebbero essere ricavati dal Certificato storico di famiglia. La ricerca, infatti, è espressamente indirizzata alla vita del Campione sportivo sotto il profilo sportivo, sicché risulterebbe eccedente il trattamento dei dati (ad es. nome e cognome, data di nascita ecc.) di altri familiari che risultano dallp stato di famiglia. Ai fini della ricerca storica e della vita sportiva del campione di tamburello è sufficiente conoscere se lo stesso fosse stato sposato o se avesse figli.

Parole chiave
Banca dati