Si può pubblicare atti notificati in base all'art.143 c.p.c. senza oscurare i dati del nome e cognome del destinatario della notifica, visto che se non si mettono i dati della persona, ques'ultima non può sapere che c'è un'atto depositato presso la casa comunale?
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Non è lecita la pubblicazione integrale dell’atto da notificare, dovendosi realizzare un corretto bilanciamento fra esigenza di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e riservatezza dello stesso, con la conseguenza che, nell’ipotesi di «residenza, dimora e domicilio sconosciuti» (art. 143 c.p.c.) o di assenza di «abitazione, ufficio o azienda del contribuente» (60, comma 1, lett. e, del d.P.R. n. 600/1973) va effettuato il deposito dell’atto presso la casa comunale e al massimo l’affissione nell’albo del Comune del solo avviso del deposito e non dell’atto integrale da notificare oggetto del deposito.
Nel pubblicare l'avviso di deposito e lecito indicare i:
Per contro, la pubblicazione dell’atto integrale da notificare VIOLA gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD; nonché l’art. 2-ter, commi 1 e 3 del Codice.
Al riguardo, si evidenzia che la materia oggetto del quesito risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative e/o regolamentari:
Dal quadro normativo in precedenza delineato si ricava, nel merito, quanto segue. Nello specifico caso in esame, ai sensi del RGPD, divenuto applicabile dal 25/5/2018, il trattamento di dati personali effettuati da soggetti pubblici è lecito solo se necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (art. 6, par. 1, lett. c ed e).
Per «dato personale» si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)». Inoltre, «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).
Nel trattamento dei dati personali il titolare è tenuto, in primo luogo, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di «liceità, correttezza e trasparenza» nonché di «minimizzazione», in base ai quali i dati personali devono essere – rispettivamente – «trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato» e «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. a e c, del RGPD).
La normativa europea prevede, inoltre, che «Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]» (art. 6, par. 2, del RGPD).
Al riguardo, è previsto che l’operazione di diffusione di dati personali (come la pubblicazione su Internet), da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).
Il Garante, inoltre, ha fornito specifiche indicazioni alle pubbliche amministrazioni in ordine alle cautele da adottare per la diffusione di dati personali in Internet per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa con le proprie Linee guida in materia di trasparenza, anche con riferimento alle pubblicazioni nell’albo pretorio online (cfr. parte seconda, par. 3.a).
Ciò premesso in via generale, per quanto concerne le notificazioni a destinatario di residenza dimora e domicilio sconosciuti:
La normativa statale di settore contenuta nel codice di procedura civile prevede specifiche disposizioni per effettuare la notifica di atti nel caso di: «Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia» (art. 140); «Notificazione presso il domiciliatario» (art. 141); «Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica» (art. 142); «Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti» (art. 143). Per le «notificazione degli avvisi e degli altri atti» al «contribuente» si applica, invece, la disciplina speciale previsa dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.
In nessuno dei casi disciplinati dagli articoli sopra citati è prevista la pubblicazione integrale dell’atto da notificare ma è realizzato un corretto bilanciamento fra esigenza di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e riservatezza dello stesso, prevedendo persino nell’ipotesi di «residenza, dimora e domicilio sconosciuti» (art. 143 c.p.c.) o di assenza di «abitazione, ufficio o azienda del contribuente» (60, comma 1, lett. e, del d.P.R. n. 600/1973) il deposito dell’atto presso la casa comunale e al massimo l’affissione nell’albo del Comune del solo avviso del deposito e non dell’atto integrale da notificare oggetto del deposito.
Per rispettare i principi di “liceità” e “minimizzazione” del trattamento di pubblicazione del solo avviso del deposito, la pubblicazione medesima deve contenere, esclusivamente, i dati indispensabili per conseguire lo scopo del trattamento e, per l'effetto, soltanto i dati identificativi del nome e del cognome del soggetto destinatario della notifica.
La pubblicazione integrale dell’atto da notificare risulterebbe :
- non conforme al rispetto dei principi di “liceità” e “minimizzazione” del trattamento, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del RGPD;
- priva di un idoneo presupposto normativo, in violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice e dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e); par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD.