A quale figura compete, all'interno dell'Ente comunale, la designazione dei Responsabili esterni del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679? E' prerogativa esclusiva del Sindaco, nella sua qualita' di legale rappresentante del titolare dei dati (comune), oppure è competenza riconosciuta o riconoscibile anche ai funzionari titolari di posizione organizzativa (P.O.)? Si chiede di assistere il parere con l'indicazione della supposta fonte normativa o giurisprudenziale dalla quale si ricaverebbe la risposta.
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La figura a cui compete, all'interno dell'Ente comunale, la designazione dei Responsabili esterni del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679 è il dirigente/PO designato e delegato allo svolgimento di tale compito.
Al riguardo, l'Atto di designazione dei dirigenti/PO incaricati del trattamento dispone "DI DESIGNARE, con decorrenza dalla data di ricezione del presente provvedimento, il dirigente/responsabile P.O. XXXX XXXX, che opera sotto la diretta autorita' del titolare, quale persona fisica a cui attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, e relativi ai trattamenti rientranti nella struttura organizzativa di competenza, e di seguito elencati, dando atto che i compiti e funzioni attribuite devono essere svolti..".
Tra gli specifici compiti e funzioni per cui è effettuata la designazione vi è anche il compito di "Identificare contitolari, responsabili e sub responsabili di riferimento della struttura organizzativa di competenza, e sottoscrivere gli accordi interni e i contratti per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari e ai responsabili".
La figura a cui compete, all'interno dell'Ente, la designazione dei Responsabili esterni del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679 è costituita dal dirigente/PO designato e delegato allo svolgimento di tale compito in quanto:
Il Sindaco (nella sua qualita' di legale rappresentante del titolare dei dati) è organo di governo. Quale organo di governo esercita, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 165/2001, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo, unitamente agli altri organo di di governo, gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Segnatamente, agli organi di governo spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
Per contro, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' a indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
Ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000, spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.....
Lo Statuto dell'ente e i Regolamenti interni sono chiamati a recepire il fondamentale principio di suddivisione tra compiti e funzioni degli organi di governo e funzioni e responsabilta' della dirigenza, attribuendo ai dirigenti/PO i compiti e le funzioni che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, compresa la conclusione dei contratti di appalto, di concessione e di altra natura.
Tra gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno vi sono anche i contratti di responsabilità con i soggetti esterni che trattano dati per conto dell'ente ai sensi dell' 28 Regolamento (EU) 2016/679.
In definitiva la normativa che sta alla base della competenza dei dirigenti/PO è da individuarsi nel combinato disposto dell'articolo art. 4 D.Lgs. 165/2001, 107 D.Lgs. 267/2000, 28 Regolamento (EU) 2016/679, delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente.