E' possibile richiedere all'Ufficio personale le marcature di tutti i dipendenti dell'Ente ?
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PARERE MOTIVATO
In relazione al quesito formulato, il parere del Servizio GDP-RDPO Entionline è nei termini che seguono.
Il quadro normativo vigente applicabile al comparto Enti locali non consente all'Ente Locale, datore di lavoro, di comunicare alle organizzazioni sindacali le marcature di tutti i dipendenti dell'Ente, entrata ed uscita comprensivi di rientro.
Possono solo essere forniti dati aggregati ed anonimizzati (eventualmente suddivisi per ufficio, sempre che l'ufficio non sia composto da pochissime unità), ad esempio indicando con un numero o acronimo i dipendenti, ed indicando i dati di entrata ed uscita senza poter risalire all'iudentità del lavoratore.
Si fa presente che già nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” del 14 giugno 2007 (doc. web n. 1417809), che, sebbene adottate nel contesto del previgente quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, forniscono indicazioni e orientamenti tuttora validi, il Garante ha affermato un principio generale con riguardo ai flussi di dati tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali, precisando che di regola si debba consentire “un accesso preliminare del sindacato a dati aggregati, riferiti all´intera struttura lavorativa o a singole unità organizzative ovvero a gruppi di lavoratori e, soltanto in presenza di successive anomalie o di specifiche esigenze di verifica, consentire (in casi espressamente previsti e circostanziati) all´organizzazione sindacale di conoscere anche informazioni personali relative a singoli o a gruppi di lavoratori. Ciò sempreché, nel caso concreto, sia effettivamente necessario per dimostrare la corretta applicazione dei criteri pattuiti e la comunicazione sia limitata alle informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto a tale scopo” (punto 2.3.).
In ogni caso, in assenza di una disposizione normativa che soddisfi i requisiti previsti dalla disciplina di protezione dei dati, come sopra rappresentato, potranno essere forniti alle organizzazioni sindacali solo dati numerici o aggregati.