E' possibile che l'Arma dei Carabinieri possa visualizzare in tempo reale i dati della banca dati anagrafica?
Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
In relazione al quesito formulato, il parere del Servizio GDP-RDPO Entionline è nei termini che seguono.
Rispetto alla richiesta pervenuta dai Carabinieri, si conferma che l'accesso alla Banca dati in via telematica è lecito nella misura in cui sia precededuto dalla sottoscrizione di una convenzione dedicata in cui sono determinate le modalità ed i limiti all'accesso. La convenzione deve applicare quanto indicato nelle linee guida AGID 2013 "per la stesura di convenzioni per la fruibilita' di dati delle pubbliche amministrazioni" che erano state approvate anche dal Garante della Privacy nonché le misure di sicurezza minime ivi previste.
Inoltre la Stazione dei Carabinieri deve specificare il nominativo dei soggetti che verranno autorizzati a tale accesso fornendo copia dell'atto di autorizzazione ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679.
L'accesso alla Banca dati tra Pubbliche è disciplinata dall'art. 50 del CAD (Codice dell'Amministrazioen digitale), che dispone che:
i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione.
Per consentire l'accesso a tali dati, tuttavia, è necessario:
regolamentare con apposita convenzione le modalità ed i limiti all'accesso.
La convenzione deve applicare quanto indicato nelle linee guida AGID 2013 "per la stesura di convenzioni per la fruibilita' di dati delle pubbliche amministrazioni" che erano state approvate anche dal Garante della Privacy che aveva specificato le misure di sicurezza da applicare: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2574977.