E' leciito anonimizzare la ragione sociale delle ditte, nel caso in cui l'ente volesse pubblicare i rendiconti trimestrali dei pagamenti ?
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In via preliminare va osservato l'articolo 124 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.) che costituisce la base normativa che legittima la diffusione di dati attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online.
La pubblicazione deve tutelare i dati personali nei casi in cui il nominativo dell'impresa individuale o del professionista a cui è stato riconosciuto il contributo coincida con la il nome della persona fisica e l'attribuzione del contributo coincida con l'evidenza di difficoltà economiche del soggetto richiedente dovute al periodo di pandemia da Covid-19. In tal caso è necessario omettere l'indicazione del nome sostituendolo con il numero di protocollo. La stessa misura non è richiesta per quelle imprese la cui denominazione non coincide con la persona fisica.
Lo stesso Garante nel provvedimento n.217/13 doc. web 2439150, ha ricordato che “l’apposizione sui contrassegni della ragione sociale dell’azienda individuale, essendo idonea a identificare direttamente l’interessato (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), configura un trattamento di dati personali riguardanti le persone fisiche.” Il provvedimento riporta quindi le ditte individuali nel loro alveo naturale e cioè tra le persone fisiche meritevoli di tutela.
La stessa tutela vale anche per la pubblicazione in amministrazione trasparente per quanto riguarda la pubblicazione nella sezione "sovvenzioni" di Amministrazione Trasparente, qualora l'importo della sovvenzione superi l'importo di mille euro.
Sul punto va rilevato che la Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 di ANAC recante le "Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", nell'Allegato 1, richiamando l'art. 26, c. 4, del D.lgs. n. 33/2013, dispone che è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Di conseguenza, nel caso di specie, è fatto obbligo di anonimizzare il nominativo dell'impresa locale solo nella misura in cui dal nome dell'impresa è possibile ricavare informazioni inerenti alla persona fisica di riferimento. Al contrario, in relazione a quanto sopra rilevato, non sussiste la necessità di procedere alla pubblicazione con i soli dati di protocollo senza l'indicazione del nominativo dell'impresa.