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E' oramai conoscenza acquisita la necessità di bilanciare le disposizioni sulla trasparenza con quelle sulla privacy, per assicurare l´osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell´adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Vanno applicate le cautele che il Garante ha individuato per soggetti pubblici nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell´azione amministrativa.
A tale fine, va ricordato che gli obblighi di pubblicazione si distinguono in:
obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza (quelli previsti dal decreto trasparenza)
obblighi di pubblicazione per altre finalità (contenuti in altre disposizioni di settore non riconducibili a finalità di trasparenza, quali ad es. le pubblicazioni matrimoniali).
Per finalità di trasparenza, gli obblighi di pubblicazione sono quelli, indicati principalmente nel decreto trasparenza, che riguardano l´organizzazione e l´attività delle pubbliche amministrazioni.
Gli altri obblighi di pubblicazione sono contenuti in specifiche disposizioni di settore e riguardano finalità diverse dalla trasparenza, come quelli che prevedono la pubblicità legale di determinati atti amministrativi (pubblicazioni ufficiali dello Stato; pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull´albo pretorio online degli enti locali; alle pubblicazioni matrimoniali; alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome; pubblicazione della comunicazione di avviso di deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili; ecc.).In queste ipotesi non si applicano le specifiche previsioni del decreto trasparenza relative all´accesso civico, all´indicizzazione nei motori di ricerca, al riutilizzo, alla durata dell´obbligo di permanenza sul web di 5 anni e alla trasposizione in archivio.
Ciò premesso, il livello di trasparenza non può essere il livello minino, limitato ai soli obblighi previsti dal D.Lgs. 337/2013, ma va elevato in considerazione del dovere di ciascuna amministrazione di elevare il livello ai sensi dell'art. 10 del suddetto decreto.
Se non chè, va tenuto presente che:
il dovere di elevare il livello di trasparenza incontra il limite dell’obbligatorio rispetto della regola generale per la quale i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento.
Ne consegue che i dati e le informazioni ULTERIORI rispetto a quelli obbligatori, da pubblicare per elevare il livello di pubblicazione, non devono contenere dati personali a meno che tale pubblicazione non risulti ammessa da una specifica disposizione di legge o di regolamento