In caso in cui il servizio sociale collochi utenti presso strutture alberghiere; è necessario stipulare un contratto come responsabile esterno del trattamento con le strutture o tale adempimento risulta superfluo?
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MASSIMA
In relazione, è necessario che l’Ente verifichi la possibilità di stipulare un contratto come responsabile esterno del trattamento con le strutture di accoglienza in caso di emergenza.
Al riguardo, va evidenziato che:
i servizi sociali dell’Ente , in situazioni di emergenza, collocano gli utenti dei servizi presso strutture alberghiere
Ciò premesso, nel caso di specie, va evidenziato che :
le strutture alberghiere accolgono gli utenti del servizio su incarico dei Servizi sociali e non in ragione di un separato ed autonomo contratto con gli utenti stessi.
Ne consegue, pertanto, che le suddette strutture ricevono un incarico da parte dell'Amministrazione e da queste viene corrisposto il corrispettivo per la prestazione resa.
In tale contesto, quindi, il trattamento dei dati degli "utenti" avviene su incarico e dell'Amministrazione e per conto della stessa.
Ne consegue, quindi, che sussistono i presupposti per la nomina a Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.