EntiOnLine
Categorie
indietro
18/08/2022 GDPR-DPO ENTIONLINE: l'accesso del consigliere comunale puo' essere anche accesso civico generalizzato ?

Un consigliere dell'Unione ha formulato al Comune nel quale non rivesta tale qualifica una richiesta di accesso agli atti e copia cartacea dei documenti riguardanti partecipazione ad appalti pubblici dell'Ente e a lavori relativi a concessioni edilizie a privati, per diversi anni, riferito alle imprese riferibili a persone fisiche di cui viene indicato il nominativo.
Nella richiesta il richiedente si qualifica come Consigliere del Comune e consigliere dell'Unione dei Comuni. Tuttavia, tale funzione istituzionale non è svolta presso l'ente destinatario della richiesta di accesso, dove va considerato come eun cittadino qualunque.

Ciò premesso:

  • la richiesta deve essere riqualificata come accesso civico generalizzato? Come deve comportarsi il Comune?

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

MASSIMA

Sommario

  • Massima
  • Riferimenti normativi
  • Parole chiave
  • Fonte

Accesso civico generalizzato – Qualificazione dell'accesso del Consigliere – Applicabilità istituto della riqualificazione dell'accesso del consigliere in accesso generalizzato

Nel caso in cui il consigliere, facente parte di una Unione dei Comuni, formuli ad uno dei Comuni dell'Unione, diverso da quello in cui svolge la propria funzione istuazionale, una richiesta di accesso agli atti e di copia cartacea dei documenti, richiamando l'istituto dell'accesso del consigliere comunale, l'accesso va riqualificato come accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/2013.

Riferimenti normativi

  • art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)”. Inoltre, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”;
  • art. 6, paragrafo 1, lett. e) e paragrafo 2 e 3 Reg. (UE) 2016/679; 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 , secondo cui il trattamento è, inoltre, lecito quando sia “necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;
  • art. 5 Reg. (UE) 679/2016 (Principi applicabili al trattamento di dati personali), secondo cui i dati personali devono essere: a) trattati con «liceità, correttezza e trasparenza»; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità e adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
  • art. 59 D.Lgs.n.196/2003 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico), secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. 1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  • art. 22 e seguenti L. 241/1990, secondo cui (Art. 22, comma 1): - a) per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; - b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
  • art. 59, commi 1 e 1-bis D.Lgs. 196/2003, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. I presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo n. 33/2013.
  • art. 5 D.Lgs. n. 33/2013 relativo all'accesso civico;

Parole chiave

Accesso - Consigliere - Accesso civico generalizzato

Fonte

  • Quesito in data 02/08/2022
  • Risposta in data 18/08/2022

Banca dati