Possono essere trattati anche dati di carattere giudiziario nella predisposizione e nell’aggiornamento degli Elenchi dei giudici popolari?
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Sommario
I Comuni possono trattare anche dati di carattere giudiziario ai fini di predisporre e aggiornare gli Elenchi dei giudici popolari. Non è necessaria autorizzazione dell'Autorità Garante per effettuare il trattamento delle suddette informazioni. Al riguardo va tenuto presente che la Legge 287/1951 parifica, a tutti gli effetti, l’ufficio del giudice popolare all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive. Ne consegue che il trattamento dei dati giudiziari è riconducibile alle attività di rilevante interesse pubblico in materia di elettorato attivo e passivo. E' lecito l’uso di questi dati per l’esecuzione di specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti, fra i quali rientra l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o rimozione da cariche pubbliche.
La commissione che ha il compito di accertare il possesso dei requisiti per la nomina a giudici popolari di Corte di assise e Corte di assise d’appello, dovendo accertare il godimento dei diritti civili e politici deve poter acquisire, d’ufficio, la certificazione penale che le consentirà di valutare l’eventuale esistenza di motivi di carattere giudiziario che limitino o escludano tale diritto.
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