Per l'impianto di video sorveglianza è necessaria DPIA ?
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Sommario
Ai sensi dell' art. 35, par. 3, lett. c) del Regolamento, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è sempre richiesta in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico
La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è richiesta anche negli altri casi indicati dal Garante (cfr. “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679” dell’11 ottobre 2018).
Nel caso della videosorveglianza, il trattamento prevede l'uso di tecnologie che, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per le persone fisiche (artt. 35 e 36 del Regolamento) (si vedano, al riguardo, le “Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679” - WP248rev.01 del 4 ottobre 2017).
La predetta conclusione, in ordine all'obbligo di previa valutazione, vale sia per i sistemi videosorveglianza che collegano telecamere tra soggetti diversi nonché dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.
videosorveglianza - DPIA