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29/03/2023 Come comportarsi in caso di richiesta di accesso alle graduatorie di progressione orizzontale previste dal CCNL del pubblico impiego
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La progressione economica, nella carriera di ciascuno, è un tema che attraversa lo svolgimento della progressione professionale.

In tale contesto le Progressioni Economiche Orizzontali consistono in un percorso di avanzamento all'interno di ciascuna categoria, riservato ai dipendenti dell'amministrazione pubblica. Lo scopo è quello di incentivare il personale a lavorare al meglio. Il riconoscimento consiste quindi in un aumento della retribuzione.

Tra colleghi vi è spesso la necessità o a volte la curiosità di comprendere come le progressioni economiche sono state gestite dall’Ente datore di lavoro.

L’ufficio Segreteria, o l’ufficio Personale, possono pertanto ricevere da dipendenti dell’Ente delle istanze di accesso accesso agli atti, con richiesta di ricevere copia della graduatoria dei dipendenti che hanno acceduto alle progressioni economiche orizzontali ai sensi della vigente disciplina contrattuale collettiva di comparto.

Come gestire tali richieste di accesso tenuto conto che le graduatorie contengono dati personali?

Innanzitutto si profilano due scenari, ovvero l'ipotesi in cui l’istanza di accesso sia qualificabile come accesso documentale ai sensi ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. 241/1990, o come accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 coma 2 del D.lgs 33/2013.

Esaminiamo separatamente le due ipotesi di accesso.

a) Accesso documentale.

Con riferimento all’accesso civico documentale, trova applicazione sotto il profilo della tutela dei dati, la disciplina contenuta nell'articolo 59 del decreto legislativo 196/2003, che rinvia alla disciplina degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.

Ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990, si evince che sono titolari di tale diritto di accesso tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso:

Interesse diretto: deve appartenere alla sfera dell’interessato e non ad altri soggetti.
Interesse concreto: deve esistere un collegamento fra il richiedente ed un bene concreto della vita coinvolto nel documento (non basta ad esempio il generico interesse alla trasparenza amministrativa).
Interesse attuale: l’interesse verso il documento richiesto deve essere riferito ad una situazione attuale.

Venendo alla questione che ci occupa, quindi, la richiesta di accesso documentale può essere accolta (con la trasmissione della graduatoria contenente i dati dei colleghi che hanno beneficiato delle progressioni economiche) solo se nella richiesta è indicato ed è ritenuto sussistente un interesse diretto e concreto attuale, (come ad es. la necessità di tutelare la propria posizione in giudizio per il mancato riconoscimento di progressione economica).

Se tale interesse interesse diretto e concreto non è stato indicato o non risulta sussistere, allora manca il presupposto per l'accesso documentale ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990, sicché l’accesso documentale deve essere negato.

b) Accesso civico generalizzato.

L'istanza di accesso che non abbia i requisiti dell’accesso documentale, tuttavia, può essere riqualificata dal Comune come accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013.

L’amministrazione, infatti, deve esaminare l’istanza nel complessivo “anelito ostensivo” ed è tenuta a dare una risposta “onnicomprensiva” anche applicando le diverse discipline sull’accesso in presenza dei presupposti normativi, evitando formalismi e appesantimenti burocratici tali da condurre ad una defatigante duplicazione del suo esame.

Qualificata l’stanza di accesso come accesso civico generalizzato, devono richiamarsi i numerosi interventi del Garante della Privacy proprio in relazione all’accesso alle graduatorie di progressioni economiche orizzontali, (si veda ad esempio https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9672790).

L'Autorità Garante in relazione alla ostensibilità, tramite l’istituto dell’accesso civico, di graduatorie dei dipendenti relative a progressioni economiche orizzontali, anche con dettaglio dei punteggi attribuiti, si è già espressa in diverse occasioni in ordine all’esistenza di un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali dei dipendenti, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013 (si vedano i pareri resi nei provvedimenti n. 142 dell´8/3/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 8684742; n. 231 del 18/4/2018, ivi, doc. web n. 8983308. Si confrontino anche gli ulteriori pareri in materia di accesso civico a valutazioni e progressioni economiche e di carriera dei lavoratori: n. 147 del 29/7/2020, ivi, doc. web n. 9445796; n. 466 dell’11/10/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web n. 7658152).

Nei casi sopra richiamati, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e delle informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico, è stato evidenziato dal Garante della Privacy che un eventuale accesso civico ai dati richiesti, poiché riferiti ai singoli dipendenti, potrebbe «esporre gli interessati a difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro» e «creare ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che venissero a contatto con gli stessi nell’esercizio delle loro funzioni», arrecando ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (parere n. 142/2018, cit.).

Pertanto, alla luce delle decisioni sopra richiamate, in caso di accesso civico generalizzato la richiesta non può essere accolta, e la graduatoria può essere resa neppure oscurando sia i nominativi che punteggi ottenuti.

Infatti con riferimento all'oscuramento dei punteggi, l’ostensione dei punteggi dei singoli dipendenti – anche se privati dell’indicazione del nome e del cognome dei dipendenti – non elimina la possibilità che gli stessi siano identificati indirettamente, pure a posteriori, attraverso ulteriori informazioni facilmente reperibili da chiunque, nonché tramite il complesso delle vicende descritte e gli ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta, anche all’interno dello stesso luogo di lavoro.

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