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25/05/2023 La nuova disciplina sul whistleblowing, la segnalazione delle violazioni privacy e l'impatto dei nuovi sistemi di segnalazione sulla tutela del dato personale.
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- LA NUOVA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING, CENNI.

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, che dà attuazione in Italia della Direttiva UE 2019/1937. Il Decreto legislativo traccia le nuove regole di gestione delle segnalazioni di illeciti e, soprattutto, rafforza notevolmente la tutela dei segnalanti da possibili ritorsioni, prevedendo ex lege un inversione dell’onere della prova.

Ma ciò che interessa approfondire è l’impatto di questa nuova disciplina sulla tutela della privacy.

Il d.lgs 24/2023 entrerà in vigore a partire dal 15 luglio 2023, come previsto dall’art. 24 del Decreto.

Il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La nuova disciplina richiede che venga creato un “sistema” che consenta la segnalazione protetta e che il segnalante venga effettivamente protetto da ritorsioni conseguenti alla propria segnalazione.

- I RIFLESSI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Il contenuto del D.Lgs 24/2023 incide sulla tutela dei dati personali sotto diversi profili:

  • è previsto espressamente che tra le segnalazioni tutelate dal whistleblowing vi siano anche le segnalazioni per violazione della privacy. Come comportarsi dopo avere ricevuto tale tipo di segnalazione?
  • Deve essere aggiornato il sistema di segnalazione, come vengono trattati i dati? serve un’informativa? E’ richiesta una DPIA sulle piattaforme di segnalazione?

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il primo impatto, come accennato al punto precedente, è la gestione di una eventuale segnalazione di violazione della privacy.

Il D.Lgs 24/2023, infatti, all’art. 2 comma 1 lett. a n. 3, estende espressamente l’ambito di segnalazione “a illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi”.

La norma, quindi, prevede espressamente che sul canale di segnalazione whistleblowing possano essere segnalati al Responsabile della Prevenzione della corruzione anche trattamenti illeciti di dati.

Peraltro la segnalazione non può essere configurata come “reclamo” contro il trattamento dei dati personali del segnalante (per tale tipo di segnalazione è previsto il reclamo al Garante art. 77 del GDPR) in quanto le disposizioni del D.lgs. 24/2023 non si applicano alle contestazioni o reclami relativi “ad un interesse di carattere personale della persona segnalante” che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

La segnalazione interna di violazione della privacy, quindi, può riguardare una delibera pubblicata in Albo Pretorio, o la diffusione di dati contenuti in una banca dati interna a uffici di enti privati, o alla mancata nomina del DPO ecc.

Venendo alle due distinte ipotesi, quindi:

  • qualora la segnalazione riguardi un reclamo da parte del dipendente pubblico dell’ente sul trattamento dei propri dati personali da parte del superiore gerarchico o dell’Ente Titolare del trattamento, chi gestisce la piattaforma, informando il DPO, deve, in applicazione della prescrizione posta dall’art. 13, comma 2 del D.lgs. 24/2023:
  1. immediatamente cancellare tutta la documentazione contenente dati personali manifestamente non utili ad un trattamento. Infatti, in tal caso, dare seguito alla segnalazione della violazione privacy riguardante lo stesso whistleblower, potrebbe determinare l’avvio di un trattamento illecito, stante l’insussistenza di una finalità e di una adeguata base giuridica;
  2. dare, contestualmente, comunicazione al whistleblower, dell’avvenuta cancellazione, invitandolo a presentare rituale reclamo all’Autorità Garante della Privacy, indicando il seguente indirizzo del sito dell’Autorità: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524#:~:text=L%27apposita%20istanza%20all%27Autorità,rpd%40gpdp.it.

  • Qualora, invece, la segnalazione riguardi il trattamento di dati personali da parte dell’Ente Titolare del Trattamento e che non riguardino ipotesi di reclamo,deve essere coinvolto il DPO dell’ente perché assista l’Ente nell’adottare ogni iniziativa utile a verificare la fondatezza della segnalazione e ad attivare le azioni conseguenti per interrompere il trattamento illecito. Inoltre, con il DPO, verrà valutata la sussistenza delle condizioni del data breach al Garante della Privacy entro 72 ore dall’accertamento.

REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE MISURE DI SICUREZZA

Il D.lgs 24/2023 dispone (art. 4), come anticipato, di realizzarepropri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.

Inoltre, il medesimo art. 4 al comma 2 prevede cheLa gestione del canale di segnalazione e' affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero e' affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato”.

Per gli enti di minori dimensioni, che non sono in possesso di un organigramma che consenta di dedicare in via autonoma un ufficio a tale sistema di segnalazione, è probabile che si ricorra a un gestore esterno.

In ogni caso, per la sicurezza della gestione del canale di segnalazione devono essere adottate misure di sicurezza avanzate, tra cui:

  • il protocollo https;
  • strumenti di crittografia (specie per il trasporto e la conservazione dei dati del segnalante) per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione;
  • tecniche di pseudonimizzazione e anonimizzazione, ove possibile;
  • accessi individuali e nominali;
  • procedure d’autenticazione forti e meccanismi di blocco automatico dell’utenza, in caso di ripetuti tentativi di autenticazione falliti;
  • limitazione dei soggetti aventi accesso alle informazioni, anche mediante una corretta configurazione dei sistemi di protocollo informatico.

Inoltre, il soggetto esterno incaricato per la fornitura della piattaforma deve essere designato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione che accede alla piattaforma, deve essere autorizzato dal legale rappresentante dell’Ente a trattare tali dati con un atto specifico.

I dati poi devono essere conservati per un periodo di tempo congruo rispetto alle finalità perseguite, che può essere individuato in un termine di 18 mesi, salva diversa specifica valutazione

Deve inoltre essere prevista una specifica informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che deve essere consegnata al soggetto segnalante quando conferisce i propri dati per la segnalazione. Si allega una bozza di informativa

Da ultimo, si segnala che il D.Lgs 24/2023, all’art. 13, al comma 6, dispone che “I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018”.

Pertanto, prima di avviare l’utilizzo di una piattaforma whistleblowing è necessario (con il supporto del fornitore della piattaforma) redigere la valutazione di impatto da inviare al DPO per un suo parere.

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Banca dati