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Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento:
Lo dispone l’articolo 37, comma 7, del Regolamento (UE) 2016/679.
Sebbene questa disposizione sia chiara nel suo contenuto precettivo, tuttavia, è necessario chiedersi se è stata effettivamente attuata e, inoltre, se è stata attuata in maniera corretta.
Il Garante ha, infatti, riscontrato varie violazioni nelle comunicazioni dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei Dati (RPD/DPO).
In conseguenza delle violazioni verificate, il Garante ha quindi avviato un’apposita indagine per verificare l’esatto adempimento dell’obbligo di comunicazione, dandone comunicazione pubblica con la Newsletter n. 503 del 26 maggio 2023, la cui prima parte è dedicata al seguente tema:
Per il momento, l’indagine è stata disposta soltanto nei confronti di grandi enti locali, che vengono attenzionati perchè effettuano:
Solo in secondo tempo, il Garante si riserva di estendere l'indagine anche agli enti locali di media e piccola dimensione.
INDAGINE CONOSCITIVA E ISPETTIVA
Non si tratta di un’indagine conoscitiva ma di un'indagine ispettiva, volta all’adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori in caso di accertamento di violazioni.
Esempio di indagine conoscitiva è l’indagine 2020, condotta congiuntamente dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, sui big data e i cui esiti sono accessibili sul sito dell’Autorità (rapporto finale dell’indagine conoscitiva sui Big Data).
L’indagine conoscitiva, come si desume dall’esempio, ha lo scopo di approfondire, anche attraverso audizioni e richieste di informazioni agli stakeholders (imprese, associazioni di categoria ed esperti della materia) la questione oggetto dell'indagine e, nel caso dell'esempio citato, “i cambiamenti derivanti dai Big Data sugli utenti che forniscono i dati, sulle aziende che li utilizzano e, dunque, sui mercati. Ciò anche al fine di cogliere appieno le possibili sinergie tra le tre Autorità e identificare gli strumenti più appropriati per eventuali interventi”.
Diversa è la finalità dell'indagine ispettiva, volta ad accertare eventuali violazioni di obblighi giuridici. Nel caso dell’indagine in esame, l'intervento del Garante, attraverso provvedimenti correttivi e sanzionatori, è collegato alla presenza, nel nostro ordinamento di un preciso obbligo, di natura giuridica, che vincola il titolare o il responsabile ad adempiere alla pubblicazione e alla comunicazione dei dati nei termini e secondo le modalità previste dal quadro normativo, regolamentare e regolatorio vigente.
Con riferimento a tale obbligo, va tenuto presente, tuttavia, che l'indagine disposta riguarda:
DIFFERENZE TRA PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Per comprendere la natura e la portata dell'indagine ispettiva disposta dal Garante, occorre tenere ben distinti i due diversi adempimenti della:
-pubblicazione dei dati di contatto
e della
-comunicazione dei dati di contatto
Ciò in quanto possono anche non coincidere i dati da pubblicare e da comunicare, ad esempio per quanto concerne il nominativo o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione del Responsabile della Protezione dei Dati, che potrebbe anche non essere oggetto di pubblicazione, in base alla scelta, autonoma, del titolare o del responsabile.
SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
La matrice comune di entrambi gli adempimenti è invece costituita dallo scopo o finalità perseguita dall'ordinamento.
Sia per la pubblicazione che per la comunicazione, la disposizione del citato art. 37 mira, comunque, a garantire che sia gli interessati (interni ed esterni all’ente o organismo titolare o responsabile del trattamento) sia il Garante possano contattare, facilmente e in modo diretto, il Responsabile della Protezione dei Dati del titolare o del responsabile.
In pratica, gli interessati (cittadini, utenti, dipendenti, consulenti, etc.) e il Garante devono poter comunicare con Responsabile della Protezione dei Dati direttamente:
- senza doversi rivolgere a un’altra struttura operante presso il titolare o il responsabile del trattamento.
Non è un caso che, sul tema, le Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD), adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP243 rev. 01 - punto 2.6. Pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD) prevedono che:
Al riguardo, può dirsi sussistente un indubbio principio di:
PUBBLICAZIONE DATI OBBLIGATORI
Firma restando la distinzione tra obbligo di pubblicazione e obbligo di comunicazione, i dati di contatto da PUBBLICARE, che consentono agli interessati e all’autorità di controllo di raggiungere facilmente il Responsabile della Protezione dei Dati, sono i dati che comprendono, secondo le Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD), adottate dal Gruppo Articolo 29:
Non è necessario PUBBLICARE anche il nominativo o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione del Responsabile della Protezione dei Dati, rientrando nella discrezionalità del titolare o del responsabile del trattamento stabilire se si tratta di un’informazione necessaria o utile da pubblicare, tenuto conto del contesto e di specifiche circostanze di riferimento.
Per contro, il nominativo o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione del Responsabile della Protezione dei Dati, vanno sempre COMUNICATI al Garante, tenuto conto della circostanza che il Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o organismo e l’autorità di controllo stessa (articolo 39, paragrafo 1, lettera e).
PUBBLICAZIONE DATI ULTERIORI
Se la PUBBLICAZIONE dei contatti sopra indicati (recapito postale; numero telefonico dedicato e/o indirizzo dedicato di posta elettronica) si riferisce ai contatti obbligatori per salvaguardare il principio di raggiungibilità, tuttavia, per facilitare la comunicazione con il pubblico, è opportuno, secondo le citate Linee guida, prevedere la PUBBLICAZIONE di dati relativi a canali ulteriori come:
- una hotline dedicata;
- un modulo specifico per contattare il RPD pubblicato sul sito del titolare/responsabile del trattamento.
COMUNICAZIONE AL GARANTE
La comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati al Garante, tramite la procedura accessibile dalla piattaforma online (https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/), è un obbligo del titolare/responsabile del trattamento che va ottemperato:
Quest’ultimo è tenuto ad effettuare, tempestivamente, anche la variazione o la revoca della precedente comunicazione.
Il sistema informatico è strutturato per interagire con una persona fisica anche se il Responsabile della Protezione dei Dati è una persona giuridica.
Questa ed altre caratteristiche della comunicazione telematica richiedono particolare attenzione per evitare errori.
Il Garante, per consentire ai soggetti tenuti all'adempimento di verificare quali sono le informazioni richieste, ha messo a disposizione degli stessi:
Ciò nonostante, l’adempimento è stato effettuato, in molti casi, con vari errori.
Esempi di errori, che ora possono essere rilevati dall’indagine ispettiva del Garante, sono:
BUONE PRASSI: COMUNICAZIONE DATI DI CONTATTO AI DIPENDENTI
L'indagine ispettiva del Garante ha per oggetto l'obbligo di comunicazione.
Tuttavia, va tenuto presente che la comunicazione al Garante non è l'unico adempimento preordinato ad attuare il principio di raggiungibilità del Responsabile della Protezione dei Dati, dovendo la comunicazione al Garante essere affiancata dall’adozione di buone prassi operative che consentano al principio di raggiungibilità di essere effettivamente applicato all’interno dell’ente.
Tra buone prassi, il Gruppo di lavoro raccomanda che:
- il titolare/responsabile del trattamento comunichi ai dipendenti il nominativo e i dati di contatto del RPD attraverso, ad esempio, la pubblicazione sulla intranet del titolare o responsabile del trattamento ovvero attraverso l’inserimento nell’elenco telefonico interno e nei diversi organigrammi della struttura.
GARANZIA DI CONFIDENZIALITÀ
Infine, va segnalato che Le Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD), adottate dal Gruppo Articolo 29 stabiliscono, ulteriormente, che non basta garantire il principio della diretta raggiungibilità del Responsabile della Protezione dei Dati ma è, altresì importante garantire anche:
Basti pensare, ad esempio, alla circostanza che i dipendenti, se non viene garantita la confidenzialità delle loro comunicazioni, possono sentirsi in difficoltà a presentare reclami al Responsabile della Protezione dei Dati.
COSA FARE
Per ridurre il rischio di incorrere in provvedimenti correttivi e sanzionatori, nel caso di accertamento di violazioni, gli enti locali di grandi dimensioni possono procedere, immediatamente, ad una:
Gli enti di media e di piccola dimensione possono programmare e pianificare il suddetto autocontrollo tempestivamente tenuto conto della possibile estensione dell'indagine ispettiva, nel corso dei prossimi mesi, anche agli enti medesimi.
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