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Un dipendente, ritenutosi demansionato da un Decreto presidenziale del proprio ente, Autorità portuale di sistema portuale, dopo aver avviato una vicenda giudiziaria con l'ente medesimo, si è visto pubblicare, in Amministrazione Trasparente, il documento conclusivo della vicenda giudiziaria nel quale veniva richiamato e indicato il citato Decreto dell’Ente.
Nel documento pubblicato in Amministrazione Trasparente, pur essendo stato omesso il nominativo del dipendente, sono comunque rimasti in chiaro e totalmente visibili tutti i riferimenti dai quali era facile risalire alla identità del dipendente essendo, in particolare, citato il Decreto dell’Ente, di ritenuto demensionamento, anch’esso pubblicato online e, all’interno del quale, l’unico soggetto indicato era appunto il dipendente.
Il dipendente, verificato quanto sopra, si è rivolto al proprio ente, titolare del trattamento, per chiedere la rimozione delle informazioni eccedenti senza, tuttavia, aver ottenuto alcun riscontro.
Ne è conseguito il reclamo del dipendente al Garante e l'apertura del relativo procedimento all'esito del quale il Garante ha adottato un:
-ammonimento
In tutte le news diramate fino ad ora, nei casi di violazione della normativa privacy, la conseguenza derivante dalla violazione era costituita dalla sanzione pecuniaria, salvo i casi di archiviazione.
Nella presente news viene, per contro, preso in considerazione un diverso tipo di provvedimento, l’ammonimento.
L’ammonimento è meno grave della sanzione. Viene irrogato dal Garante quando l’ente, pur avendo commesso una violazione, ha comunque dimostrato di avere realizzato un sistema di trattamento dei dati personali in regola al GDPR e di aver adottato, dopo la violazione, le misure tecniche e organizzative necessarie per circoscrivere e limitare gli effetti negativi della violazione medesima.
E’ quanto ha dimostrato al Garante, con propri scritti difensivi, l’ente in esame che, a seguito del reclamo del dipendente, ha ricevuto la notifica delle seguenti violazioni:
-trattamento di dati personali in violazione principio di «liceità, correttezza e trasparenza» e di «minimizzazione dei dati»;
-trattamento di dati personali privo di idonei presupposti normativi.
La notifica all’ente della violazione si è basata su l'illecita identificabilità del dipendente, resa possibile dalla diffusione di dati personali eccedenti rispetto alla finalità del trattamento, essendo stato pubblicato online, sul sito web istituzionale dell’ente, un documento che, pur avendo omesso il nominativo della persona a cui si riferiva il provvedimento, ha comunque consentito al “grande” pubblico l'identificazione della persona interessata.
Va precisato che, per «identificazione» non si intende solo la possibilità di leggere, in chiaro, il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche:
-la potenziale identificabilità della persona mediante individuazione, correlabilità e deduzione a partire dai dati e dalle informazioni contenuti nel testo del documento.
A conclusione del procedimento, appurata l’identificabilità in concreto il Garante, con proprio provvedimento n. 311 del 18/07/2023, ha disposto:
-l’annotazione, nel Registro interno dell’Autorità, delle violazioni e delle misure adottate.
L'ammonimento e la conseguente annotazione sono state adottate dall’Autorità garante sulla base dello specifico:
-potere di rivolgere ammonimenti al titolare o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del regolamento RGPD (art. 58, par. 2, del RGPD).
Il motivo per cui il procedimento si è concluso con l'ammonimento e non con la sanzione pecuniaria è riferibile alla condotta dell'ente che, in base al principio dell’accountability, è riuscito a fornire al Garante la prova, di natura documentale, relativa alla:
1.presenza di un regolare Sistema di trattamento dei dati personali e di protezione dei dati medesimi.
Oltre alla regolarità del sistema gestionale “privacy”, rispetto ai requisiti indicati dal GDPR, l'ente ha dimostrato anche:
1.di aver tenuto una condotta ineccepibile per quanto concerne il periodo successivo alla notifica della violazione, relativamente alle misure e azioni tempestivamente adottate per evitare che la violazione potesse arrecare, ulteriormente, effetti negativi per la persona interessata;
2.di aver coinvolto il DPO per progettare le misure di neutralizzazione del danno derivante dalla violazione.
1.CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In particolare, per quanto concerne la regolarità del sistema di gestione per il trattamento dei dati personali, l’ente ha documentato testualmente quanto segue:
- l’«Autorità di Sistema Portuale dispone di sistemi informatici volti a garantire l’anonimizzazione dei documenti, oltre a funzionalità operative finalizzate allo stesso scopo, che vengono sempre utilizzati e gestiti con attenzione e competenza. Il corretto impiego di questi strumenti ha sempre garantito alla scrivente la corretta trattazione dei dati personali e ha assicurato l’assenza di errori ed incidenti nei numerosissimi atti e documenti trattati nella gestione delle proprie attività»;
- «Nella circostanza di specie l’errore che ha determinato la diffusione di un solo dato personale relativo ad un dipendente, è stato determinato da un mancato approfondito controllo su un altro atto precedente che quindi, per relationem, ha prodotto l’esito lamentato»;
- «Si tratta di un incidente, isolato, che ha permesso alla scrivente di evidenziare una falla nella procedura di gestione e pubblicazione dei dati che è stata immediatamente corretta»;
- «La pubblicazione dei dato personale oggetto della doglianza è da intendersi assolutamente involontario e accidentale, non essendoci in capo alla scrivente alcuna volontà di pubblicazione dello stesso».
2. MISURE E AZIONI TEMPESTIVAMENTE ADOTTATE
Per quanto concerne le misure e azioni tempestivamente adottate per evitare che la violazione potesse arrecare, ulteriormente, effetti negativi per la persona interessata, quanto testualmente dichiarato dall’ente è quanto segue:
3. COINVOLGIMENTO DEL DPO
Per quanto concerne le misure e azioni tempestivamente adottate per evitare che la violazione potesse arrecare, ulteriormente, effetti negativi per la persona interessata:
INDICAZIONI OPERATIVE DA SEGUIRE
Fermo restando l’esito, prioritario dell’archiviazione della contestazione, l'ammonimento, proprio perché evita l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa all’ente, deve essere il punto di arrivo di un’eventuale contestazione di violazione non archiviata da parte del Garante.
Rafforzamento dell’accountability e resoconto annuale - REPORT
A tal fine, le indicazioni pratiche e operative da seguire consistono nel:
L’accountability va dimostrata e comprovata.
Ne consegue che è necessario che tutti gli adempimenti, svolti in attuazione di precisi obblighi di conformazione al GDPR, risultino:
Nel resoconto annuale vanno inclusi gli obiettivi, le fasi e tutte le azioni del sistema di trattamento e tutte le attività del sistema di protezione, comprese le misure e azioni adottate in caso di incidente di sicurezza, come quello verificatosi nel caso in esame.
A titolo di esempio, nel Report annuale dell'ente preso in considerazione con la presente news, dovrebbero confluire almeno le seguenti attività relative all’incidente di sicurezza occorso:
REPORT