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Il Contesto e la richiesta della Corte di Appello
Numerose amministrazioni richiedono quali modalità debbano essere adottate per la pubblicazione dell’elenco dei Giudici Popolari richieste dalla Corte di Assise.
In particolare le amministrazioni ricevono alla Corte di Assise l’intero Registro dei Giudici Popolari, che contiene anche i nominativi di Giudici residenti in altri comuni diversi da quello interessato, con richiesta di procedere alla pubblicazione in Albi Pretorio per dieci giorni.
E’ necessario, quindi, delineare il limite di tale obbligo di pubblicazione per non incorrere in trattamenti illeciti dei dati.
Il quadro normativo
Con riferimento alla pubblicazione all'albo dei giudici popolari, gli enti locali risultano essere destinatari di richieste formulate dai Tribunali competenti territorialmente, di pubblicazione all'albo pretorio, e mediante avviso pubblico, dei decreti che approvano gli albi dei giudici popolari e degli albi stessi.
In relazione al trattamento dei dati personali contenuti all'interno degli albi dei giudici popolari, si rende necessario un chiarimento e una raccomandazione al fine di effettuare la pubblicazione in maniera lecita e corretta.
L'adempimento della pubblicazione viene richiesto dalla cancelleria del Tribunale Corte di Assise. Si tratta di un trattamento di diffusione in rete di dati personali, in quanto tale, potenzialmente in grado di esporre i giudici popolari interessati dal trattamento al rischio di una diffusione dei propri dati personali eccedente le finalità del trattamento medesimo.
Va innanzitutto evidenziato che la pubblicazione in albo pretorio, che costituisce un trattamento di "diffusione" in rete di dati personali, è lecita se prevista da una norma di legge.
Nel caso di specie la BASE GIURIDICA che rende lecito il trattamento è rappresentata dall'art. 19 L. 10/4/1951 n. 287 "Pubblicazione degli albi e reclami".
La disposizione in esame impone, sul punto, il seguente adempimento:
- gli albi, unitamente ai decreti che li approvano, sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali, sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.
La finalità della pubblicazione, quindi, è rappresentata dalla possibilità riconosciuta "ad ogni cittadino di eta' maggiore di ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni".
Trattandosi di pubblicazione all’Albo pretorio on line, poi, trova applicazione Provvedimento Garante del 15 maggio 2014 n. 243 doc. web n. 3134436 (“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”), secondo cui devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati.
Inoltre, con riguardo all’arco temporale, una volta trascorso quello previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell’albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi.
Le istruzioni operative
Conseguentemente, con riferimento a tale fattispecie, vengono fornite le seguenti raccomandazioni e prescrizioni
a) pubblicare SOLTANTO i dati personali dei Giudici Popolari Corte Assise e di Appello del Comune interessato, omettendo la pubblicazione dell'Albo integrale, relativamente alle parti che riguardano i Giudici Popolari Corte Assise e di Appello di altri Comuni.
I dati indicati, ovvero Nome Cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo, titolo di studio, professione, risultano dati necessari per consentire il controllo diffuso e la possibilità di impugnazione a cui è finalizzata la pubblicazione. Le date di nascita, i titoli di studio e le professioni, infatti, non risultano dati eccedenti ma necessari per un controllo diffuso in ordine ai criteri di ammissibilità e incompatibilità disciplinati dalla L. 287/1951 sopra richiamata;
b) LIMITARE al solo periodo di 10 GIORNI la pubblicazione all'albo e attraverso pubblico manifesto. Oltre tale periodo la pubblicazione non ha più alcuna "copertura giuridica" e la diffusione diventa ILLECITA. In tal senso non sono da considerarsi corrette indicazioni di termini diversi (ad es. del termine di 15 giorni come già avvenuto) contenute nelle note di trasmissione da parte del Tribunale
c) La pubblicazione va effettuata a cura del dirigente/PO con apposito AVVISO che deve riportare l’indicazione che entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza della pubblicazione, ogni cittadino maggiorenne può ricorrere alla Corte di Appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria dello stesso Tribunale, da cui sarà immediatamente trasmesso a quella della Corte di Appello.