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Con provvedimento n. 403/2023, reso noto lo scorso 10 ottobre, il Garante ha deciso un reclamo che era stato presentato, nel 2020, da alcuni dipendenti nei confronti del loro datore di lavoro, titolare del servizio di lettura dei contatori di gas, luce e acqua.
I dipendenti hanno esercitato il diritto di accedere, ai sensi dell’ art. 15 del GDPR, ai dati sulla geolocalizzazione e, in particolare, ai dati delle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone fornito dal datore di lavoro.
Decidendo il reclamo e accertando la violazione del diritto di accesso, il Garante:
Dati sulla geolocalizzazione e dati personali
Il datore di lavoro, in qualità di titolare, ha trattato i dati relativi alla geolocalizzazione degli smartphone forniti ai lavoratori per lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, ha trattato i dati dei lavoratori: in particolare, la posizione geografica degli stessi nel momento della prestazione lavorativa per la quale era stata attivata la geolocalizzazione. Non c’è dubbio, infatti, che dalla geolocalizzazione degli smartphone in uso ai lavoratori è derivata, indirettamente, la geolocalizzazione dei lavoratori stessi. Il trattamento dei dati delle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone fornito dal datore di lavoro si sostanzia in un trattamento di dati personali dei lavoratori e, in particolare, dei dati della posizione geografica.
Al riguardo, rilevano:
Il diritto di accedere ai dati e l’effettiva soddisfazione di tale diritto mediante consegna di copia dei dati richiesti
Fermo restando che il datore di lavoro ha trattato i dati della posizione geografica dei lavoratori, il diritto dei lavoratori medesimi, in qualità di interessati, di accedere ai dati, ai sensi dell’articolo 15 GDPR, consiste nel diritto di:
Il titolare del trattamento è obbligato a fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento e, in caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
La violazione del diritto di accedere ai dati nel caso di consegna di dati non adeguati a soddisfare la richiesta dell’interessato
Nel caso in esame, il titolare del trattamento, datore di lavoro, non ha fornito copia dei dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e non ha fornito neppure copia di tutte le informazioni ricollegate al trattamento e richieste dai lavoratori.
In particolare, il datore di lavoro non ha fornito adeguato riscontro alle istanze di accesso, chiare e analitiche, dei dipendenti che, al fine di verificare la correttezza della propria busta paga, avevano chiesto di conoscere i dati e le informazioni raccolti attraverso il sistema di geolocalizzazione installato sullo smartphone fornito dal datore di lavoro agli operatori.
L’accesso ai dati e alle informazioni della geolocalizzazione era stato, infatti, richiesto dai lavoratori in quanto tali dati e informazioni erano stati utilizzati dal datore di lavoro per elaborare e quantificare:
- i rimborsi chilometrici;
- la retribuzione mensile oraria.
L’accesso veniva richiesto anche:
- alla procedura utilizzata dal datore di lavoro per calcolare il compenso dovuto.
Se non chè il datore di lavoro non ha comunicato ai lavoratori i dati trattati attraverso il GPS e neppure le informazioni relative alla procedura, limitandosi ad indicare soltanto:
In particolare il datore di lavoro ha trasmesso:
In tale modo, tuttavia, il datore di lavoro non ha fornito quanto richiesto attraverso le istanze di accesso in modo completo ed esaustivo e, dall’altro lato, i documenti forniti ai lavoratori non hanno consentito di acquisire le informazioni richieste, pur essendo le istanze chiare e dettagliate. Infatti, il datore di lavoro, nei limiti dei dati conservati, avrebbe dovuto fornire ai lavoratori i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il gps dello smartphone. Ciò ha comportato la violazione dell’art. 12, par. 3 del Regolamento, il quale dispone che:
Differenza tra diritto all’informativa e diritto di accesso ai dati personali: orientamento del Garante e dell’EDPB
In proposito, il Garante ha rammentato che: “il diritto riconosciuto all’interessato di accedere ai propri dati oggetto di trattamento nonché alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza e correttezza (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento), non può ritenersi soddisfatto attraverso il mero rinvio a quanto contenuto nell’informativa sul trattamento dei dati di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, senza alcun riferimento al trattamento effettuato nel concreto. Il diritto di accesso e il diritto di ricevere la c.d. informativa, seppur correlati, sono, infatti, diritti differenti, sanciti da distinte disposizioni dell’ordinamento, rispondenti ad esigenze di tutela e garanzia dell’interessato non completamente sovrapponibili”.
In pratica:
Anche le Guidelines 01/2022 on data subject rights – Right of access, EDPB del 28 marzo 2023 stabiliscono che“nel contesto della comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, tutte le informazioni sul trattamento di cui dispone il titolare del trattamento devono pertanto essere aggiornate e adattate alle operazioni di trattamento effettivamente svolte nei confronti dell'interessato che presenta la richiesta. Pertanto, il rinvio all’informativa privacy generale (privacy policy) non sarebbe un mezzo sufficiente per consentire al titolare del trattamento di fornire le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) -h), e (2), a meno che le informazioni "su misura e aggiornate" non coincidano con le informazioni fornite all’inizio del trattamento”.
Differenza tra diritto all’informativa e diritto di accesso ai dati personali: orientamento della Corte di Giustizia
Infine va dato conto, in materia, dell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza CGUE del 22 giugno 2023, C-579/21) in base al quale, testualmente: