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22/11/2023 Telecamere private su strada pubblica: come comportarsi in caso di segnalazione o accertamento d'ufficio
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Tra le segnalazioni che la Polizia Locale può ricevere, vi è talvolta quella relativa alla presenza, su immobili privati, di telecamere che, per il loro posizionamento e angolo di visuale, riprendono anche aree pubbliche o aperte pubbliche.

Si pensi ad un’abitazione privata su cui il proprietario abbia installato una o più telecamere che riprendono anche l’area pubblica antistante.

In tali situazioni è necessario avere ben chiaro le condizioni che rendono legittimo l’utilizzo delle telecamere, con quali presupposti e quali misure debbano essere adottate.

Peraltro vi è la possibilità che la segnalazione venga rivolta anche al Garante della Privacy che, ai sensi dell’art. 156 del D.lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018, può poi attivare autonomamente un’attività istruttoria.

E’ quanto avvenuto, ad esempio, in relazione al provvedimento n. 477 del 12 ottobre 2023 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9949494), con il quale il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da un privato che, con telecamere di ripresa a 360 gradi, inquadrava anche un vicino parco pubblico con possibilità di registrare anche i suoni.

Il provvedimento adottato dal Garante consente di chiarire il quadro giuridico entro il quale viene disciplinato il trattamento dei dati sopra descritto.

Riprese con le telecamere esclusivamente sull’area privata e non su aree pubbliche.

In via generale in base all’art. 2 del Regolamento UE 2016/679, quando il trattamento è effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, non trovano applicazione le disposizioni del Regolamento medesimo.

A tal proposito il considerando n. 18 del GDPR specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) sono quindi da ritenersi, in linea di massima, escluse dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientranti tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.

Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o diffusione.

In sostanza le immagini riprese dalle telecamere nella propria area privata (si pensi ad amici che vengono in visita) non possono poi essere pubblicate su canali social, o inviate a soggetti terzi (ad eccezione dei casi previsti per la tutela dei propri diritti, come la comunicazione alle forze dell’ordine a seguito di denuncia-querela) perché ciò costituirebbe, invece, un trattamento di dati illecito in quanto eseguito senza il consenso del soggetto interessato o in assenza di presupposti di legge (ad esempio per adempiere ad un obbligo di legge).

Ne discende, quindi, che è possibile installare sistemi di ripresa video nelle aree private e non aperte al pubblico, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.

Telecamere private che acquisiscono immagini di luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il privato titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).

La videosorveglianza nelle condizioni sopraindicate, infatti, è lecita se è necessaria per soddisfare la finalità di un interesse legittimo perseguito da un Titolare del trattamento o da un terzo, a meno che tali interessi ignorino gli interessi della persona interessata o i diritti e le libertà fondamentali (articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

Gli interessi legittimi perseguiti dal privato Titolare del trattamento possono essere interessi legali, interessi economici o non materiali.

Data una situazione reale e pericolosa, la finalità di proteggere la proprietà da furto con scasso, furto o vandalismo può costituire un interesse legittimo per la videosorveglianza. L'interesse legittimo deve avere reale consistenza e deve essere un problema reale (cioè non deve essere immaginario o speculativo).

Prima di avviare la sorveglianza, è necessario che si verifichi una situazione di disagio nella vita reale, ad esempio danni o incidenti gravi in passato. Alla luce del principio di Responsabilità, i Titolari del trattamento dovrebbero documentare gli incidenti rilevanti (data, modalità, perdita finanziaria) e relative accuse penali. Questi incidenti documentati possono rilevare un adeguato interesse legittimo.

In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (reperibile sul sito dell’Autorità www.gpdp.it, doc. web 1712680).

Pertanto deve essere innanzitutto predisposto un cartello informativo in prossimità dell’area sottoposta a videosorveglianza che avverta della presenza della telecamera e delle finalità per cui viene eseguita la videosorveglianza e l’indicazione del soggetto titolare a cui rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti.

Il cartello informativo dovrebbe essere posizionato a una distanza ragionevole dai luoghi monitorati in modo tale che l'interessato possa facilmente riconoscere l’esistenza della videosorveglianza prima di entrare nell'area monitorata (approssimativamente a livello degli occhi). Non è necessario specificare l'ubicazione precisa delle apparecchiature di sorveglianza purché non vi siano dubbi, su quali aree siano soggette a monitoraggio e sia chiaro in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza

Inoltre le immagini acquisite devono essere conservate per un tempo ridotto, massimo 48/72 ore.

Tenendo conto dei principi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del GDPR, in particolare la minimizzazione dei dati e la limitazione della conservazione, nella maggior parte dei casi i dati personali (ad esempio ai fini della rilevazione di atti di vandalismo) dovrebbero essere cancellati, idealmente automaticamente, dopo pochi giorni. Più è lungo il periodo di conservazione (in particolare se oltre le 72 ore), più devono essere fornite argomentazioni sulla legittimità della finalità e sulla necessità della conservazione. Se il proprietario utilizza la videosorveglianza non solo per monitorare in tempo reale i propri locali, ma intende anche archiviare i dati, e deve garantire che l'archiviazione sia effettivamente necessaria per il raggiungimento delle finalità. In tal caso, il periodo di conservazione deve essere chiaramente definito e impostato individualmente per ciascuna finalità.

È compito del Titolare del trattamento definire il periodo di conservazione adeguandosi ai principi di necessità e proporzionalità e dimostrare la conformità con le disposizioni del GDPR

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