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Il 7 marzo 2024, il Garante ha diffuso, tramite Newsletter pubblicata sul sito web istituzionale (www.garanteprivacy.it), il parere favorevole reso sullo schema di decreto e relativo Allegato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, relativo alle:
Il parere favorevole è stato rilasciato ai sensi del Regolamento UE 206/679 e, in particolare, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b) nonchè in attuazione dell'art. 25, comma 2 della legge del 29 luglio 2010 n. 120.
L’allegato B dello schema di decreto, oltre a contenere nuove regole sulle modalità di uso dei dispositivi detta, altresì, norme sulle:
Per le suddette attività, di natura meramente manuale e complementare di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori e per tutti gli altri aspetti delle nuove regole sulle modalità di uso dei dispositivi è opportuno interrogarsi sui seguenti ambiti della nuova disciplina.
E’ possibile affidare a soggetti terzi, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, attività meramente manuali e complementari di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori?
E’ possibile affidare a soggetti terzi, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, attività meramente manuali e complementari di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori solo a condizione:
Chi è tenuto ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio?
Sono tenuti ad adottare misure di sicurezza, tecniche e organizzative, idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, i quali si conformano, al riguardo, agli articoli 5, par.art 1, lett. f), 24, 25 e 32 del Regolamento.
Le fotografie o le immagini dei video devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo con il verbale?
Non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo, unitamente al verbale di contestazione della violazione, le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati.
Come deve essere garantito l’accesso alle fotografie o alle immagini dei video che non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo con il verbale?
- le fotografie o le immagini dei video devono essere rese accessibili solo ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1991, n. 241 e sul diritto di accesso ai dati personali ai sensi degli articoli 12 e 15 del Regolamento. A fronte della richiesta del destinatario del verbale di accedere alla documentazione fotografica o alle immagini, l’accesso va garantito previo opportuno oscuramento dei soggetti e delle targhe di eventuali altri veicoli.
E’ possibile effettuare il rilevamento della velocità con dispositivi o sistemi attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo?
E’ possibile effettuare il rilevamento della velocità con dispositivi o sistemi attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo a condizione che l’apparecchiatura non permetta la memorizzazione di immagini relative alle persone che vi si trovano a bordo.
OSSERVAZIONI DEL GARANTE
In accoglimento delle osservazioni del Garante, riguardanti lo schema di decreto e del relativo allegato B e relative agli ambiti di materie sotto elencati, la nuova disciplina ha dato attuazione al principio di “protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita” (articolo 25 del Regolamento).
In forza di tale principio, che ha costituito la base delle osservazioni del Garante, le regole che entreranno in vigore con il nuovo decreto ministeriale chiariscono:
- i soggetti o attori, interni ed esterni, coinvolti nel trattamento dei dati personali derivanti dall’utilizzo dei dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità;
- i ruoli ricoperti dai predetti soggetti o attori;
- la tipologia dei rapporti del Titolare con i soggetti terzi, affidatari di attività complementari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori;
- le modalità di regolamentazione di tali rapporti ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento;
- le tipologie di misure di sicurezza (tecniche e organizzative) al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti al fine di osservare i principi di “integrità e riservatezza” e di “responsabilizzazione” (articoli 5, parr. 1, lett. f) e 2, 24, 25 e 32 del Regolamento);
- le modalità di memorizzazione delle immagini, precisando che i dispositivi e i sistemi, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzano le immagini solo in caso di infrazione, nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati” (articolo 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);
- le modalità di accesso alle immagini, attraverso la previsione che le immagini rilevate devono essere fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali, nel rispetto del principio di “limitazione della finalità” (articolo 5, par. 1, lett. b), del Regolamento);
- i tempi di conservazione dei dati personali, che devono essere impostati nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione” (articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento). A tale fine, nel decreto, i tempi di conservazione delle immagini e dei video raccolti da parte degli organi di polizia stradale competenti ad irrogare le sanzioni, sono definiti nel periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle multe e alla definizione dell’eventuale contenzioso, secondo le disposizioni contenute nel Titolo VI del Nuovo codice della strada.
- l’obbligo di adottare, nella conservazione delle immagini fotografiche o video, tutte le misure di sicurezza utili ad evitare l’accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate, nel rispetto del principio di “integrità e riservatezza” (articolo 5, par. 1, lettera f), del Regolamento);
- la possibilità dell’impiego di dispositivi o sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo solo a condizione che tali dispositivi o sistemi risultino provvisti di una funzione che sia in grado di oscurare, automaticamente, le parti di immagini che permettono di identificare le persone che vi si trovano a bordo.
SINTESI RIEPILOGATIVA DELLE NOVITA’
In conclusione, il Garante si è espresso favorevolmente in quanto, nella versione definitiva dello schema di decreto e del relativo allegato B, sono state recepite le osservazioni fornite dal Garante medesimo, sopra indicate.
Si tratta di osservazioni rese nel corso dell’istruttoria, al fine di rendere conformi trattamenti disciplinati dal provvedimento ministeriale alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Come da parere del Garante, recepito dal Ministero, a partire dall'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, gli Uffici di P.L. possono continuare a effettuare un continuo monitoraggio del traffico. Tuttavia, devono avvalersi di dispositivi e di sistemi di ripresa che memorizzano le immagini solo in caso di infrazione. Inoltre, devono impiegare sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo provvisti di una funzione che oscura automaticamente le immagini delle persone che vi si trovano a bordo.
Gli Uffici di P.L. non possono, per contro, inviare le immagini delle infrazioni, che costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada, al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione della violazione,
Gli stessi Uffici devono rendere accessibile la documentazione fotografica o video solo su richiesta dell’interessato e provvedendo a rendere irriconoscibili le immagini di soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi.
QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
Il quadro di riferimento normativo, all'interno del quale si colloca la nuova regolamentazione, è da ricostruire, secondo il Garante, in base alle fonti di seguito elencate: