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20/03/2024 AUTOVELOX: VIA LIBERA DEL GARANTE ALLE NUOVE REGOLE PRIVACY
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Il 7 marzo 2024, il Garante ha diffuso, tramite Newsletter pubblicata sul sito web istituzionale (www.garanteprivacy.it), il parere favorevole reso sullo schema di decreto e relativo Allegato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, relativo alle:

  • modalità di collocazione e di uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 D.Lgs. n. 285/1992 (autovelox).

Il parere favorevole è stato rilasciato ai sensi del Regolamento UE 206/679 e, in particolare, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b) nonchè in attuazione dell'art. 25, comma 2 della legge del 29 luglio 2010 n. 120.

L’allegato B dello schema di decreto, oltre a contenere nuove regole sulle modalità di uso dei dispositivi detta, altresì, norme sulle:

  • attività complementari al controllo.

Per le suddette attività, di natura meramente manuale e complementare di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori e per tutti gli altri aspetti delle nuove regole sulle modalità di uso dei dispositivi è opportuno interrogarsi sui seguenti ambiti della nuova disciplina.

E’ possibile affidare a soggetti terzi, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, attività meramente manuali e complementari di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori?

E’ possibile affidare a soggetti terzi, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, attività meramente manuali e complementari di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori solo a condizione:

  1. che sia garantito l’adempimento dell’obbligo di stipulare un accordo sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con il soggetto incaricato di effettuare le predette attività;
  2. che i dipendenti operino in qualità di “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento”, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento.

Chi è tenuto ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio?

Sono tenuti ad adottare misure di sicurezza, tecniche e organizzative, idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, i quali si conformano, al riguardo, agli articoli 5, par.art 1, lett. f), 24, 25 e 32 del Regolamento.

Le fotografie o le immagini dei video devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo con il verbale?

Non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo, unitamente al verbale di contestazione della violazione, le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati.

Come deve essere garantito l’accesso alle fotografie o alle immagini dei video che non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo con il verbale?

- le fotografie o le immagini dei video devono essere rese accessibili solo ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1991, n. 241 e sul diritto di accesso ai dati personali ai sensi degli articoli 12 e 15 del Regolamento. A fronte della richiesta del destinatario del verbale di accedere alla documentazione fotografica o alle immagini, l’accesso va garantito previo opportuno oscuramento dei soggetti e delle targhe di eventuali altri veicoli.

E’ possibile effettuare il rilevamento della velocità con dispositivi o sistemi attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo?

E’ possibile effettuare il rilevamento della velocità con dispositivi o sistemi attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo a condizione che l’apparecchiatura non permetta la memorizzazione di immagini relative alle persone che vi si trovano a bordo.

OSSERVAZIONI DEL GARANTE

In accoglimento delle osservazioni del Garante, riguardanti lo schema di decreto e del relativo allegato B e relative agli ambiti di materie sotto elencati, la nuova disciplina ha dato attuazione al principio di “protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita” (articolo 25 del Regolamento).

In forza di tale principio, che ha costituito la base delle osservazioni del Garante, le regole che entreranno in vigore con il nuovo decreto ministeriale chiariscono:

- i soggetti o attori, interni ed esterni, coinvolti nel trattamento dei dati personali derivanti dall’utilizzo dei dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità;

- i ruoli ricoperti dai predetti soggetti o attori;

- la tipologia dei rapporti del Titolare con i soggetti terzi, affidatari di attività complementari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori;

- le modalità di regolamentazione di tali rapporti ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento;

- le tipologie di misure di sicurezza (tecniche e organizzative) al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti al fine di osservare i principi di “integrità e riservatezza” e di “responsabilizzazione” (articoli 5, parr. 1, lett. f) e 2, 24, 25 e 32 del Regolamento);

- le modalità di memorizzazione delle immagini, precisando che i dispositivi e i sistemi, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzano le immagini solo in caso di infrazione, nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati” (articolo 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);

- le modalità di accesso alle immagini, attraverso la previsione che le immagini rilevate devono essere fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali, nel rispetto del principio di “limitazione della finalità” (articolo 5, par. 1, lett. b), del Regolamento);

- i tempi di conservazione dei dati personali, che devono essere impostati nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione” (articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento). A tale fine, nel decreto, i tempi di conservazione delle immagini e dei video raccolti da parte degli organi di polizia stradale competenti ad irrogare le sanzioni, sono definiti nel periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle multe e alla definizione dell’eventuale contenzioso, secondo le disposizioni contenute nel Titolo VI del Nuovo codice della strada.

- l’obbligo di adottare, nella conservazione delle immagini fotografiche o video, tutte le misure di sicurezza utili ad evitare l’accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate, nel rispetto del principio di “integrità e riservatezza” (articolo 5, par. 1, lettera f), del Regolamento);

- la possibilità dell’impiego di dispositivi o sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo solo a condizione che tali dispositivi o sistemi risultino provvisti di una funzione che sia in grado di oscurare, automaticamente, le parti di immagini che permettono di identificare le persone che vi si trovano a bordo.

SINTESI RIEPILOGATIVA DELLE NOVITA’

In conclusione, il Garante si è espresso favorevolmente in quanto, nella versione definitiva dello schema di decreto e del relativo allegato B, sono state recepite le osservazioni fornite dal Garante medesimo, sopra indicate.

Si tratta di osservazioni rese nel corso dell’istruttoria, al fine di rendere conformi trattamenti disciplinati dal provvedimento ministeriale alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Come da parere del Garante, recepito dal Ministero, a partire dall'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, gli Uffici di P.L. possono continuare a effettuare un continuo monitoraggio del traffico. Tuttavia, devono avvalersi di dispositivi e di sistemi di ripresa che memorizzano le immagini solo in caso di infrazione. Inoltre, devono impiegare sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo provvisti di una funzione che oscura automaticamente le immagini delle persone che vi si trovano a bordo.

Gli Uffici di P.L. non possono, per contro, inviare le immagini delle infrazioni, che costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada, al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione della violazione,

Gli stessi Uffici devono rendere accessibile la documentazione fotografica o video solo su richiesta dell’interessato e provvedendo a rendere irriconoscibili le immagini di soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Il quadro di riferimento normativo, all'interno del quale si colloca la nuova regolamentazione, è da ricostruire, secondo il Garante, in base alle fonti di seguito elencate:

  • decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”;
  • decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”;
  • decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 1997, recante “Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego”;
  • decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che prevede la possibilità per gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di utilizzare o installare, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto delle direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione agli automobilisti, ferma restando la possibilità di utilizzare i predetti dispositivi sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto;
  • decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 agosto 2007, n. 195, recante “Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”;
  • legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, e, in particolare, l’articolo 25, comma 2, che stabilisce che “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”;
  • articolo 61 della citata legge n. 120, che prevede che “agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250”;
  • decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2017, recante “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;
  • direttiva del Ministro dell’interno 21 luglio 2017, adottata per “garantire un’azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”;
  • decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, recante la “direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”;
  • decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2020, recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”, adottato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, primo periodo, della citata legge n. 120 del 2010;
  • schema di decreto del MIT di concerto con il Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 2 della citata legge n. 120, secondo periodo, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del citato decreto legislativo n. 285, oltre alla relativa documentazione allegata.
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