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ANAC sta elaborando gli schemi standardizzati e uniformi, previsti dal d. lgs. n. 33/2013, per adempiere agli obblighi di trasparenza online e il 10 aprile scorso, il Garante ha chiesto ad ANAC, in sede di formulazione del parere di propria competenza, più tutele per la protezione dei dati personali nei siti delle pubbliche amministrazioni con riferimento specifico agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente.
In aggiunta, il Garante ha invitato ANAC a prevedere anche un periodo transitorio per consentire alle pubbliche amministrazioni di conformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali.
L’Autorità nazionale anticorruzione ha il compito di definire criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nonché relativamente all’organizzazione della sezione “Amministrazione trasparente”.
Gli standard, i modelli e gli schemi predetti sono adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l’ISTAT.
I 14 schemi standard che l’Autorità ha elaborato e sottoposto al Garante per l’acquisizione del parere sono funzionali anche ai fini della realizzazione della Piattaforma Unica della Trasparenza, da istituire e disciplinare come piattaforma per adempiere tutti gli obblighi di trasparenza online.
Si tratta degli Schemi relativi ai seguenti articoli del d. lgs. n. 33/2013:
Il parere del Garante è stato reso sul contenuto dell’ultima versione degli schemi standard di pubblicazione, redatti da ANAC, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013.
Il Garante ha tenuto conto che l’ultima versione degli schemi standard di ANAC ha recepito le osservazioni già fornite dall’Ufficio del Garante.
In particolare, ANAC si è fatta carico delle esigenze di seguito indicate e relative alle osservazioni del Garante..
1) Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
E’ stata limitata la pubblicazione dei dati di contatto cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali previsti dallo schema riferito all’art. 13 (numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate) all’ufficio e non alla persona.
Infatti, nello schema standard di pubblicazione è espressamente previsto che anche l’obbligo di pubblicazione riferito all’organigramma dell’amministrazione/ente è «da intendersi come illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione» e non come pubblicazione dell’elenco di tutti i dipendenti.
2) Bandi di concorso
E’ stata indicata – in base al principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 2, lett. c, RGDP) e delle Linee guida del Garante in materia – con riferimento alla pubblicazione dei dati previsti dallo schema riferito all’art. 19 dei soggetti vincitori di concorsi pubblici (e degli idonei vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria) il nome e cognome, ed eventualmente la data di nascita (ad esempio, in caso di omonimia), nonché la posizione in graduatoria (escludendo quindi altre informazioni non necessarie come il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, ecc.).
3) Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
E’ stato previsto di oscurare i dati personali eventualmente presenti nell’oggetto (e nei documenti pubblicati online in via facoltativa) degli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche il cui elenco deve essere pubblicato online secondo l’art. 23 del d. lgs. n. 33/2013 e il relativo schema standard di pubblicazione. Ciò in quanto il predetto articolo prevede l’obbligo di pubblicare solo l’elenco dei provvedimenti e non i provvedimenti integrali.
4) Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
E’ stato chiarito, con riferimento agli schemi relativi agli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, che vanno omissati del tutto i nominativi e i dati identificativi di persone fisiche destinatarie di benefici economici se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Inoltre, sempre nello stesso schema è stata recepita l’indicazione di non pubblicare dati personali nel caso di pubblicazione atti di modifica o revoca del beneficio economico, in quanto si tratta di dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
5) Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
E’ stato chiarito, nello schema riferito all’art. 31, che gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o dei nuclei di valutazione i documenti vanno pubblicati procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti come previsto dall’articolo citato.
6) Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
E’ stato chiarito, nello schema riferito all’art. 32, che, in relazione alla pubblicazione delle informazioni relative alla class action, va esclusa la pubblicazione dei nomi delle parti, laddove si tratti di persone fisiche.
Ciò premesso, il parere del Garante sull'ultima versione degli schemi è stato favorevole, avendo gli schemi recepito le osservazioni, in precedenza riportate e formulate per la tutela dei dati personali.
Il parere favorevole ha comunque evidenziato ulteriori esigenze di tutela e, conseguentemente, è stato formulato subordinatamente alle seguenti condizioni e osservazioni, che ANAC è chiamata a recepire.
A. Condizioni:
I. modificare lo schema standard di pubblicazione relativo all’art. 4-bis, prevedendo la pubblicazione delle sole categorie dei beneficiari o, in alternativa, laddove tale soluzione appaia troppo onerosa per i soggetti chiamati ad adempiere gli obblighi di pubblicazione, come sembrerebbe essere emerso in sede di consultazione pubblica, in ogni caso evidenziando chiaramente oltre all’esclusione della «pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei pagamenti, qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (come correttamente indicato nello schema), anche l’esclusione della pubblicazione di pagamenti inferiori a € 1000 nell’anno solare nei confronti del medesimo beneficiario come previsto dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 tramite l’adozione di adeguate misure tecniche (es.: omissis, oscuramento dei dati, ecc.);
II. modificare lo schema standard di pubblicazione riguardante l’art. 20 prevedendo, con riferimento alla pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale – alla luce di una lettura dell’art. 20 conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e all’aggregazione dei dati ivi prevista – che venga indicato esclusivamente:
D. il valore del premio distribuito inteso come “ammontare complessivo dei trattamenti accessori/premi” (distinguendo l’importo complessivo del premio stanziato e l’importo complessivo premio erogato);
E. informazioni più specifiche relative ai trattamenti accessori/premi effettivamente erogati al personale, specificando, in particolare:
- informazioni relative alla “distribuzione” del trattamento accessorio per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale indicando il trattamento accessorio erogato per ciascuna qualifica, su base annua;
- valori relativi all’“entità” del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale, indicando il premio mediamente percepito per ciascuna qualifica;
- valori relativi alla “differenziazione” nell’utilizzo della premialità del personale dirigenziale e non dirigenziale, indicando l’“incidenza percentuale” nell’erogazione del premio per ciascuna qualifica;
F. criteri utilizzati per la misurazione e la valutazione:
- ad esempio: qualità del lavoro prestato, risultati raggiunti, qualità della preparazione, osservanza dei doveri d’ufficio, attitudine ad assumere maggiori responsabilità, competenze dimostrate (eventualmente indicando il peso percentuale attribuito a ciascuna voce);
III. modificare lo schema standard di pubblicazione gli artt. 26 e 27 correggendo il refuso nella frase «NO NOMINATIVI ma altre soluzioni (ad es. utilizzare degli OMISSIS) ove dalla pubblicazione sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» e sostituendo, in proposito la perifrasi «e alla situazione di disagio […]» con la seguente «ovvero alla situazione di disagio […]»;
B. Osservazioni:
IV. considerando che la maggior parte degli schemi standard (cfr. schemi riferiti agli artt. 12, 13, 19, 20, 23, 29, 35) fa espresso riferimento alla pubblicazione nella Piattaforma Unica della Trasparenza per adempiere agli obblighi di pubblicazione e che tale piattaforma allo stato non è stata ancora istituita né disciplinata come piattaforma per adempiere tutti gli obblighi di trasparenza online previsti dal d. lgs. n. 33/2013, si ritiene necessario valutare l’opportunità di espungere il riferimento alla pubblicazione nella Piattaforma Unica della Trasparenza per evitare incertezze nei soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione online;
V. si invita, inoltre, a valutare l’opportunità di prevedere un periodo transitorio per consentire alle pp.aa. e agli altri soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza previsti dal d. lgs. n. 33/2013 di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali tramite gli schemi standard di pubblicazione, anche considerando le responsabilità previste dagli artt. 46 ss. del d. lgs. n. 33/2013