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L’ente pubblico è un datore di lavoro ed i dipendenti del Comune possono richiedere finanziamenti a Istituti finanziari che vengano ripagati con la cosiddetta cessione del quinto dello stipendio o, più spesso, con la cosiddetta delegazione di pagamento.
La delegazione di pagamento è l'istituto disciplinato dall'art. 1269 c.c., in forza del quale se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato, a sua volta, per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante.
Nel quadro giuridico sopra delineato, alcuni Istituti finanziari autorizzati stipulano con gli Enti locali delle convenzioni per la gestione delle delegazioni di pagamento.
Si tratta di convenzioni quadro con cui si intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
Nelle convenzioni, l’Amministrazione pubblica autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto finanziario con cui si stipula la convenzione, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
L'Istituto finanziario, poi, si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
In tale contesto, quindi, il delegante è il dipendente comunale, mentre il Comune è il debitore delegato dal dipendente al pagamento a favore del creditore che è l’Istituto di credito.
Sotto il profilo della gestione del trattamento dei dati, alcune amministrazioni hanno richiesto se in tal caso l’Istituto di credito debba essere designato Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679.
Nello schema sopra rappresentato, in realtà, il soggetto creditore non è soggetto incaricato dal Comune di trattare i dati di cui lo stesso è titolare (ovvero i dati del dipendente), in quanto il Comune è per l'appunto soggetto terzo rispetto al rapporto diretto tra dipendente (delegante) e Istituto di credito.
Tanto che la delegazione opera solo nella misura in cui sia il dipendente, appunto, a delegare il Comune alla cessione di parte del proprio credito (quota della retribuzione) direttamente all’Istituto con cui il dipendente ha contratto un finanziamento.
Non si configura, pertanto, un rapporto tale per cui l'Istituto di credito debba essere nominato Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.
L’istituto di credito, infatti, è un titolare autonomo che tratta i dati ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) del Reg. UE 2016/679, per dare esecuzione al contratto di finanziamento stipulato con il dipendente.
Il Comune, a propria volta, può trattare i dati e comunicarli all’Istituto di credito in ragione dell’autorizzazione e dell’ordine di delegazione ricevuto dal dipendente stesso, sicché
il trattamento dei dati, rappresentato dalla comunicazione dei dati del dipendente e dei pagamenti in forza della delegazione, trova la propria legittimità nella esecuzione della convenzione di delegazione e nell’autorizzazione da parte del dipendente in conformità all'art. 6 comma 1 lett. b) del Reg. UE 2016/679.
Contestualmente si ricorda che il dipendente dovrebbe avere già aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati in relazione al proprio contratto di lavoro e all'esecuzione dello stesso che può comprendere, per l’appunto, anche ipotesi di delegazione di pagamento o cessione del quinto.
Si trasmette, quindi, l’informativa sul trattamento dei dati da consegnare ai dipendenti qualora l’informativa non fosse aggiornata.