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Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha inviato una richiesta di informazioni al Comune di Torino su un nuovo sistema di videosorveglianza che, secondo notizie di stampa, utilizzerebbe anche l’Intelligenza Artificiale.
La comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del Garante conferma l’attività di vigilanza dell’Autorità che trae spunto non solo da segnalazioni ma anche da attività di controllo di iniziativa propria, sfruttando ogni canale anche quello della stampa.
Il tema che ha destato l’attenzione del Garante è quello dell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale, che si può declinare in funzioni che di volta in volta devono essere vagliate prima di darne l’avvio ad un utilizzo che comporta il trattamento di numerosi dati, come quello della videosorveglianza.
Nel caso del Comune di Torino, secondo quando riferito dagli articoli di stampa esaminati dal Garante, l’IA permetterebbe alla polizia municipale di capire in tempo reale se occorra intervenire in una situazione di emergenza o per motivi di sicurezza.
Considerato il potenziale rischio che l’attivazione di tali sistemi di videosorveglianza “intelligenti” potrebbe comportare per la vita privata di migliaia di cittadini, il Garante ha ritenuto necessario chiedere al Comune di fornire, entro 15 giorni, ogni elemento utile sui trattamenti di dati personali che sarebbero effettuati mediante le telecamere e i sistemi di intelligenza artificiale.
Il Comune, infatti, dovrà chiarire le funzionalità avanzate di cui sarebbero dotate le telecamere, inviando anche copia della documentazione tecnica, e le finalità e la base giuridica del trattamento di dati personali.
Proprio il tema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la determinazione di situazione di pericolo era stata affrontata dal Garante in relazione a due progetti avviati dalla Città di Trento (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9977020).
Il Garante aveva ricordato che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha in più occasioni ribadito che “un'ingerenza [nel diritto al rispetto della vita privata e familiare] può essere giustificata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 [della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – “CEDU”], solo se essa è conforme alla legge, se persegue uno o più degli obiettivi legittimi a cui si riferisce il paragrafo 2 dell'articolo 8 e se è necessaria in una società democratica per raggiungere tali obiettivi”. Tale ingerenza si verifica anche allorquando siano impiegati dispositivi video in luoghi pubblici che prevedono la registrazione delle immagini”.
Nel caso di specie il Garante aveva quindi affermato che “Il Comune ha, infatti, dichiarato di aver confidato in buona fede che i trattamenti in questione potessero essere ricondotti al quadro giuridico in materia di sicurezza urbana. Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dall’Ente, l’art. 5, comma 2, lett. a), del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, consente ai Comuni “l'installazione di sistemi di videosorveglianza” ai soli fini di “prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria”, previa stipula di un accordo per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura territorialmente compente. Tale disciplina di settore - che in ogni caso non contempla l’utilizzo di microfoni per l’acquisizione del segnale audio - prevede, pertanto, uno specifico vincolo di finalità del trattamento (v. art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento), non essendo, pertanto, di regola ammesso l’utilizzo delle immagini di videosorveglianza, da parte degli Enti locali, per finalità di trattamento ulteriori, specialmente nel caso in cui esso si ponga in contrasto con la ragionevole aspettativa degli interessati”.
Infine, a completare l’attività di vigilanza del Garante, si segnala che una richiesta analoga a quella inviata al Comune di Torino, era stata inviata dal Garante nel maggio 2024 al Comune di Roma allorquando, da notizie di stampa come per la città di Torino, l’Autorità aveva appreso che l’Amministrazione aveva previsto di installare telecamere con riconoscimento facciale, “in grado di verificare azioni scomposte” all'interno dei vagoni e sulle banchine da parte di chi in passato si è reso protagonista “di atti non conformi”.
Sul punto, si conferma che a tutto il 2025 vige una moratoria sull’installazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale attraverso l'uso di dati biometrici, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati.
Tale trattamento è consentito solo all'autorità giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, e alle autorità pubbliche, a fini di prevenzione e repressione dei reati, e comunque previo parere favorevole del Garante privacy.