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11/09/2024 Gli obblighi di pubblicazione dei dati dei nuovi consiglieri e amministratori comunali e il limite della riservatezza e della privacy
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Si sono concluse nello scorso mese di giugno le elezioni amministrative per numerosi enti locali.

Insediati i nuovi consigli Comunali o regionali, e le rispettive Giunte, deve darsi corso agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, in relazione ai componenti degli organi di indirizzo politico, facendo tuttavia attenzione a non eccedere nella pubblicazione dei dati per non incorrere nella violazione dei dati personali.

Gli obblighi di pubblicazione e i documenti da attenzionare per la tutela della riservatezza.

Gli obblighi di pubblicazione per gli amministratori comunali sono dettagliatamente riportati nell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto Decreto Trasparenza.

Per il sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori (se esterni non facenti parte del consiglio comunale) gli obblighi riguardano i seguenti documenti, dati e informazioni:

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all’art. 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7.

Le dichiarazioni di cui al punto f) riguardano i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, nonché
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

Le dichiarazioni e le pubblicazioni di cui alla lettera f), tuttavia, secondo quanto disposto da Anac con la delibera n. 241 dell’8 marzo 2017, sono obbligatorie solamente per gli amministratori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Chiarito il quadro degli obblighi di pubblicazione, è necessario fare attenzione ai dati contenuti nella documentazione che non è in possesso dell’Amministrazione ma che viene fornita dagli Amministratori, anche perché Il comma 2, del citato art. 14, prevede che i documenti vengano pubblicati nel sito web entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato, sicché stanno per decorrere tali termini.

Proprio con riferimento ai documenti inviati dai consiglieri e dagli amministratori, è necessario porre attenzione a non pubblicare dati eccedenti, in particolare per quanto riguarda i Curricula e le dichiarazioni dei redditi (per i comuni con più di 15.000 abitanti).

A) Con riferimento alla pubblicazione dei CV degli amministratori e dei componenti del Consiglio Comunale, obbligo comune a tutti gli enti, i CV vengono inviati dagli Amministratori con dati che non devono essere pubblicati. Pertanto è il Responsabile della Trasparenza e della Pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente che deve provvedere ad emendarli.

In particolare, sul CV pubblicato NON devono essere presenti, in quanto dati eccedenti rispetto alle finalità di pubblicazione del Cv, che è quello di conoscenza delle competenze:

  • il luogo di nascita e il Codice Fiscale
  • l’indirizzo di residenza
  • l’indirizzo e-mail personale
  • il numero di telefono personale, sia fisso che cellulare
  • la firma autografa in calce

I dati di contatto degli amministratori pubblicati sul sito dell’ente devono essere dati di contatto istituzionale. Si deve inoltre prestare attenzione al fatto che scansionati con il CV non vi siano anche altri documenti, come carta di identità e Codice fiscale che, naturalmente, non sono oggetto di pubblicazione.

B) Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni relative allo stato patrimoniale e dei redditi, per i comuni con più di 15.000 abitanti, il Garante della Privacy, con le Linee Guida del 2014 sulla Trasparenza dei siti web istituzionali (doc. 3488002-2014), ha fornito indicazioni su cosa oscurare (a cura dell’interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto) in relazione alle pubblicazioni di cui all’art. 14 comma 1 lett. f):

- es. lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc. (dati eccedenti e non pertinenti);

- dati da cui si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile. Ad esempio:

- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;

- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;

- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;

- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’OCSE;

- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;

- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381;

- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;

- scelta per la destinazione dell’otto per mille;

- scelta per la destinazione del cinque per mille.

Secondo le medesime Linee Giuda 2014, al punto 8.1.22, l’obbligo di pubblicare le dichiarazioni reddituali può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Tale modalità semplificata risulta coerente con l’art. 9 della L. n. 441/1982, che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei dati reddituali.

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