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Il potere ispettivo dei consiglieri comunali negli enti locali è disciplinato dall’art. 43 del TUEL (D.Lgs 267/2000).
In particolare i commi 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, la disciplina dell’accesso alle notizie e alle informazioni e le interrogazioni.
Sia con riferimento all’accesso sia con riferimento alle interrogazioni, tuttavia, la disciplina dettata dal TUEL deve essere conformata alle norme sulla tutela dei dati personali.
Conseguentemente è necessario fornire, seppure nei termini concisi propri di questa rubrica, alcune informazioni operative.
Il Diritto di accesso dei Consiglieri dell’Ente locale.
Il comma 2 dell’art. 43 TUEL dispone che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Sull’accesso dei Consiglieri si era formata una giurisprudenza per la quale, in ragione della previsione del segreto su documenti e informazioni acquisiti, non vi erano limiti sostanziali all’accesso.
Tale orientamento, tuttavia, è mutato a far data dal 2021, allorquando si è riconosciuta la necessità di un bilanciamento di tale diritto di accesso con il diritto alla riservatezza.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 11 marzo 2021, n. 2089, poi richiamata anche nelle pronunce successive, ha stabilito che non possono essere ammessi “diritti tiranni” rispetto ad altre situazioni che godono peraltro di una certa copertura costituzionale (tra questi, la riservatezza di terzi).
In queste ipotesi occorre operare un “equilibrato bilanciamento” tra le due posizioni (l’una dei consiglieri a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, l’altra relativa alla riservatezza di terzi i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione), attraverso la messa a disposizione di dati ed informazioni in forma tale da non comportare, in ogni caso, la divulgazione altresì dei nominativi dei soggetti interessati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2023, n. 2189).
Il rispetto di un equilibrato bilanciamento – principio più volte richiamato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare dall’Alto Consesso con la pronuncia citata del 11 marzo 2021, n. 2089 – si può utilmente raggiungere attraverso l’ostensione di tutti gli atti richiesti, previa “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi. Pertanto, l’amministrazione non può limitarsi a fornire documenti di sintesi e dati aggregati quando tale forma di comunicazione non dia al consigliere la possibilità di effettuare una verifica effettiva sulla gestione dell’attività dell’ente.
I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Il rapporto sinergico fra il diritto di accesso ed il diritto alla privacy rappresenta due interessi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Le Interrogazioni dei Consiglieri dell’Ente locale.
L’art. 43 comma 3 disciplina, invece, il potere dell’interrogazione: “Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare”.
Come si può immediatamente osservare, la finalità dell'interrogazione, a differenza dell'accesso del consigliere di cui al comma 2 dell'art. 43, è quella di "sindacato ispettivo".
L'interrogazione a risposta scritta è lo strumento più semplice e tipico che i consiglieri hanno a disposizione per l'esercizio della loro funzione conoscitiva e di controllo dell'attività dell’Ente Locale.
Essa consiste nella semplice domanda, presentata in forma scritta, rivolta al Sindaco o ad un/a assessore/a, per sapere se un fatto sia vero, se il Sindaco o la Giunta abbiano assunto o intendano assumere decisioni su determinati oggetti o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione.
Nel formulare l’interrogazione e/o fornire tali risposte, potrebbero emergere dati di soggetti coinvolti nella interrogazione considerati riservati e/o classificati come personali, anche di natura particolare o giudiziaria.
Per tali ragioni, considerando che non è previsto espressamente il segreto come invece disciplinato per l'accesso del Consigliere di cui al comma 2, quando l’interrogazione riguardi provvedimenti o dati che contengono dati personali come sopra indicati, questi devono essere tutelati e non possono essere comunicati non essendovi le garanzie proprie del segreto previsto per l’accesso.
In tale circostanza, le persone cui i dati riservati e/o personali si riferiscono (c.d. “Interessati”) potrebbero subire un pregiudizio derivante dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.
Si può quindi invitare il consigliere a richiedere i dati con lo strumento dell’accesso di cui al comma 2, sempre che tali dati non siano tali da richiedere specifica tutela per il bilanciamento sopra richiamato. L’accesso disciplinato dal comma 2, infatti, diviene lo strumento per acquisire informazioni necessarie per poi formulare le interrogazioni al Sindaco proprie del comma 3.