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02/10/2024 Sanzione di 10.000 euro a rivista online per pubblicazione di link a sentenza, riguardante due Comuni, contenente dati personali di minori
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Il Garante ha sanzionato una rivista online che, in data 13 febbraio 2023, ha pubblicato in forma integrale un provvedimento giurisdizionale costituito da una sentenza integrale avente ad oggetto una controversia tra due Comuni in ordine alla distribuzione delle spese sostenute per interventi di natura socio assistenziale a beneficio di alcuni minori stranieri.

La notizia è stata resa pubblica con la Newsletter del Garante del 13 settembre 2024.

All’interno dell’articolo relativo alla vicenda suddetta, la rivista ha pubblicato il link alla sentenza integrale del Tribunale di Vicenza relativa alle spese di mantenimento di alcuni minori stranieri, i cui dati personali risultavano indicati in chiaro, presso strutture “diurne o semiresidenziali” di accoglienza (L. n. 328/2000 e Legge Regione Veneto n. 5/1996).

Il procedimento sanzionatorio del Garante è stato avviato a seguito di una segnalazione del Garante dei diritti della persona della Regione Veneto, presentata al Garante medesimo per trattamento illecito di dati personali relativo alla vicenda della reperibilità in rete, in chiaro, attraverso link alla sentenza integrale del Tribunale di Vicenza, dei seguenti dati:

  • nomi;
  • residenza;
  • periodo di permanenza dei minori presso le strutture gestite dai due comuni.

In particolare, la segnalazione dava atto che la sentenza del Tribunale di Vicenza risultava priva di qualsiasi anonimizzazione dei dati dei minori stranieri ivi menzionati.

L’editore della rivista online ha giustificato l’illiceità richiamando, tra le varie argomentazioni, anche l’assunto secondo cui il compito di anonimizzare i dati riferiti ai minori presenti nella sentenza era del Tribunale, che non vi ha provveduto.

Fermo restando che l’Autorità ha considerato non fondata la predetta difesa, tuttavia ha limitato l’importo della sanzione da irrogare all’editore in considerazione dei seguenti elementi:

  • immediato oscuramento dell’articolo contenente il link alla sentenza;
  • deindicizzazione dai motori di ricerca.

La sanzione è stata contenuta, per quanto sopra riportato, nell’importo di 10mila euro.

  • IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE

Il Garante ha ricordato che:

- l’art. 50 del Codice vieta la pubblicazione di notizie idonee a consentire l’identificazione di un minore anche nei procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale;

- l’art. 52, comma 5, del Codice statuisce che «chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone»;

- l’art. 137, comma 3, del Codice prescrive che la diffusione dei dati per finalità giornalistiche avvenga nel rispetto del parametro dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e, in particolare, l’art. 7 riconoscono la preminenza del diritto alla riservatezza del minore rispetto al diritto di cronaca e prescrivono l’adozione di cautele volte a garantirne l’anonimato;

- le stesse ragioni di tutela del minore sono invocate dalla Carta di Treviso, richiamata dal predetto art. 7, in relazione alla rappresentazione di fatti di vita che possa arrecare danno alla loro personalità;

- l’art. 2-quater del Codice dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento».

Ciò premesso, l’Autorità ha ritenuto:

  • che il trattamento descritto configura una violazione dei principi generali del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, del Regolamento e, in particolare, il principio di liceità e correttezza del trattamento e di minimizzazione dei dati (lett. a) e c), nonché una violazione delle disposizioni suindicate (v. anche provv. n. 157 del 28 aprile 2022, doc. web n. 9779098);
  • che, pertanto, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento va dichiarata l’illiceità del trattamento e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, va disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati personali, eccezion fatta per la loro conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria.

Oltre al divieto di ulteriore trattamento e alla sanzione per illecito trattamento, è stata disposta anche:

  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti dell’editore, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.
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