EntiOnLine
Categorie
indietro
08/10/2024 L'utilizzo dei droni da parte degli enti locali e la tutela della Privacy
Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Il Garante della Privacy, con il provvedimento n. 405 del 4 luglio 2024, si è pronunciato sull’utilizzo dei droni da parte di un ente locale.

In relazione all’utilizzo di tali strumenti, proprio alla luce del richiamato provvedimento, si devono tenere in considerazione le seguenti note operative.

a) Droni e dati personali

Preliminarmente occorre rilevare che l’impiego di droni, anche se dotati di telecamere termiche, al fine di generare c.d. mappe di calore, sulla base delle quali possono essere disposti controlli de visu da parte delle pattuglie della Polizia locale in servizio sul territorio, può comportare un trattamento di dati personali (cfr. artt. 2, par. 1, e 4 nn. 1 e 2, del Regolamento), anche relativi a reati (v. art. 10 del Regolamento e 2-octies del Codice). Con riferimento particolare alle immagini delle telecamere termiche, sebbene non sia possibile riconoscere il volto dei soggetti ripresi, le immagini permettono comunque di visualizzare, con un discreto livello di definizione, le sagome e i movimenti degli stessi. Si tratta, pertanto, comunque di informazioni che, a seguito dell’eventuale identificazione dei presunti autori dei reati da parte degli agenti della Polizia locale o delle Forze dell’ordine intervenuti sul luogo, possono essere associate a persone fisiche identificate ed essere utilizzate come elementi di prova di fattispecie di reato.

Vi sono poi situazioni per cui, per la quota alla quale viene fatto volare il drone e per la risoluzione dell’obiettivo, l’utilizzo di tale dispositivo potrebbe persino non comportare un trattamento dei dati personali e quindi non richiedere alcun adempimento degli obblighi previsti dalle norme europee, così come il drone che controlla dall’alto il traffico senza disporre di strumenti di identificazione delle vetture, ad esempio senza tecnologia OCR/LPR per la lettura targhe, ma solo per segnalare agli agenti a terra l’esigenza di intervenire [segnalando ingorghi, incidenti, code, ecc. n.d.r.]. Quindi non è una questione legata alla compatibilità del singolo dispositivo con la normativa sulla privacy, gli obblighi derivano piuttosto dal tipo di uso che se ne fa del dispositivo.

b) Utilizzo dei droni da parte della Polizia Locale

Le polizie locali non possono impiegare di diritto gli UAS per le loro finalità istituzionali, ma devono preventivamente ottenere un riconoscimento specifico ed esplicito dallo Stato, che è l’equiparazione ad aeromobile di Stato (art. 746 Codice della Navigazione) per le finalità pubbliche, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), salvo che non si ricada nelle condizioni per le quali non è richiesta l’autorizzazione (art. 4 Reg. es. UE 2019/947):

  • peso massimo al decollo inferiore a 25 kg;
  • altezza massima da terra o dall’ostacolo entro 120 mt.;
  • divieto di sorvolo di assembramenti di persone;
  • obbligo di mantenere la distanza di sicurezza dalle persone;
  • obbligo di mantenere sempre il contatto visivo tra UAS e pilota;
  • possibilità di volare solo in aree consentite.

Le condizioni sopra indicate possono facilmente essere superate, sicché nelle ipotesi in cui l’utilizzo comporti che il pilota perda di vista il velivolo (si immagini il sorvolo di zone remote alla ricerca di discariche abusive) si rientra nell’ipotesi per cui è richiesta l’autorizzazione del MIT sopra richiamata.

Il Regolamento ENAC UAS-IT del 4 gennaio 2021 ha proprio lo scopo di: “definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell’articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all’articolo 748 del Codice della Navigazione” e quindi le polizie locali non possono impiegare in alcun caso e non si può giustificare alcuna esigenza di servizio o urgenza prima che si sia ottenuto dal MIT il provvedimento di riconoscimento di aeromobile di Stato.

La richiesta deve essere argomentata e non può essere genericamente rivolta alle funzioni istituzionali svolte dalla polizia locale, ma si deve argomentare l’esigenza specifica che non può essere basata sull’utilità del mezzo e si deve esplicitare la necessità specifica che non può essere raggiunta con altri mezzi, ad esempio l’esigenza di accertare abusi edilizi in aree non facilmente accessibili ovvero la ricerca di discariche abusive in aree impervie, la prevenzione di abbandoni di rifiuti e di incendi dolosi in aree boscose o remote.

L’autorizzazione del MIT, poi, individua anche le funzioni pubbliche per cui viene autorizzato l’utilizzo del drone, quale, ad esempio:

  • attività di polizia giudiziaria, d’iniziativa e delegata dalla Procura della Repubblica, finalizzata all’accertamento e alla repressione di illeciti penali;
  • attività di pubblica sicurezza, ai sensi della L. 65/ 86;
  • vigilanza sullo stato di manutenzione e conservazione di beni immobili pubblici o di interesse pubblico (strade, edifici, opere pubbliche, etc.) e privati, specie in caso di minaccia all’incolumità pubblica o pericolo di crollo, anche in collaborazione con altri Settori del Comune o Enti esterni (Settore Edilizia del Comune, VV.FF, Sovrintendenza, etc);
  • attività di fotogrammetria aerea;
  • azioni di prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia ambientale;
  • attività di soccorso in pubblici e privati infortuni, nonché in caso di calamità e di ricerca di persone scomparse in zone disagiate o mal raggiungibili;
  • monitoraggio del traffico e dei nodi critici viari;
  • azioni di prevenzione e contrasto al degrado urbano, anche in funzione di prevenzione e repressione di atti di devianza e criminalità urbana;
  • attività di vigilanza sulla sicurezza e integrità del patrimonio pubblico e privato;
  • attività di safety e security in occasione di eventi pubblici (v. Circolare Ministro dell’Interno Piantedosi).

Con riferimento all’utilizzo del drone per attività di finalità di Polizia, ovvero di ordine e sicurezza pubblica, è necessario ricordare che, in attuazione dell’art. 5, comma 3-sexies, del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, l’art. 3 del decreto del Ministero dell’interno del 13 giugno 2022 prevede che “le Forze di polizia impiegano gli UAS [i droni] ai fini del controllo del territorio per finalità di ordine e sicurezza pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale”.

Come chiarito dal Garante della Privacy nel provvedimento sopra richiamato, il quadro normativo di settore non consente, pertanto, in via generale alle Polizie locali dei Comuni di impiegare droni, dotati di dispositivi video, per finalità connesse alla tutela della pubblica sicurezza, fatti salvi i casi in cui funzioni ausiliari di pubblica sicurezza siano delegate alla Polizia locale dalle autorità competenti per specifiche operazioni, in ogni caso nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore che disciplina l’impiego dei droni in tale contesto.

c) L’utilizzo dei droni e la conformità alla tutela della privacy

Ferme restando le condizioni a fronte delle quali può essere legittimamente utilizzato il drone dalla Polizia Locale, tale utilizzo deve essere conforme anche alla disciplina della tutela dei dati personali.

Si applica quindi anche a tale tipo di trattamento il principio di necessità che legittima, ad es., l’impiego dei droni per quelle situazioni in cui non sia possibile eseguire un controllo con l’impiego di pattuglie operative, per esempio per documentare azioni illecite in aree difficilmente raggiungibili o impervie, fermo restando che l’impiego deve essere motivato caso per caso e non può essere generalizzato.

Altro principio applicabile è quello della proporzionalità. In applicazione di tale principio, se la Polizia Locale può ottenere l’obiettivo di accertamento anche amministrativo con un trattamento di dati meno invasivo deve essere utilizzata quella modalità operativa. Quindi, come già accertato dal Garante per l’utilizzo dei droni durante il periodo di coprifuoco per il COVID, non si può sostenere la legittimità di osservare dall’alto un numero elevato di persone per individuarne tre che stanno violando il coprifuoco o l’obbligo di restare a casa.

Ciò premesso, se i droni sono utilizzati per identificare persone o veicoli per le finalità proprie della Polizia locale sopra ricordate, allora si devono applicare gli obblighi previsti per tutti i sistemi di videosorveglianza, che non si distinguono in alcun modo in funzione delle caratteristiche tecniche, tanto che la normativa non definisce la telecamera differentemente dalla body cam o dalla c.d. “fototrappola” o dal drone, e quindi:

  • deve esserci un fondamento giuridico, che può rinvenirsi in una pubblica funzione o in un pubblico interesse;
  • deve essere sempre svolta e aggiornata la valutazione d’impatto-DPIA (art. 35 GDPR e art. 23 d.lgs. 51/2018) e devono essere adottate tutte le cautele per la minimizzazione del rischio dimostrando il bilanciamento del principio di proporzionalità;
  • deve essere adottata e pubblicata l’informativa sul trattamento dei dati, che è condizione di liceità (artt. 13-14 GDPR).

Categorie
Parole chiave
Banca dati