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17/10/2024 Nuova edizione 2024 del Censimento della popolazione e delle abitazioni e adempimenti privacy
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La settima edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ha preso avvio il 1° ottobre 2024 e coinvolgerà 2.530 Comuni e circa 1 milione di famiglie.

Per effettuare le rilevazioni statistiche, l’Istat estrae in modo casuale il campione di famiglie e individui dal Registro Statistico della Popolazione, che comprende tutte le persone residenti in Italia.

Il metodo statistico si basa:

  1. su due diverse rilevazioni campionarie denominate “da Lista” e “Areale”.
  2. sull’integrazione dei dati raccolti dal Censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative.

  • RILEVAZIONI CAMPIONARIE

• RILEVAZIONE DA LISTA

Le famiglie coinvolte nella rilevazione da Lista sono circa 1 milione.

La rilevazione da Lista si basa sulla compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat: vi partecipano solo le “famiglie campione” che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso.

• RILEVAZIONE AREALE

Nella rilevazione Areale, i rispondenti coinvolti nel 2024 sono circa 15 mila.

La rilevazione Areale prevede la compilazione del questionario online tramite un rilevatore incaricato dal Comune: vi partecipano coloro che risiedono nei “territori campione”, che sono avvisati tramite Avviso, locandina e lettera non nominativa del Censimento.

La rilevazione Areale si articola in tre fasi distinte.

fase 1: il rilevatore effettua un primo passaggio per gli indirizzi campione, affiggendo le locandine e distribuendo le lettere informative nelle cassette postali.

fase 2: il rilevatore, riconoscibile attraverso cartellino identificativo e dotato di tablet, si reca presso le famiglie per intervistare tutte le persone abitualmente dimoranti. Durante il contatto il rilevatore prospetta alla famiglia le diverse modalità di compilazione del questionario, spiegando che la raccolta delle informazioni può avvenire compilando il questionario presso il proprio domicilio o presso il Comune (con intervista faccia a faccia o autocompilazione in presenza dell’operatore comunale o del rilevatore);

fase 3: il Comune procede a una serie di verifiche tornando, se necessario, sul territorio.

  • RISULTATI DEL CENSIMENTO

Sulla base di un set di informazioni dettagliate relative a ambiti come l’istruzione, l’occupazione, la mobilità e altro ancora, il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Obiettivo del Censimento è fornire dati aggiornati, accurati e rappresentativi di tutta la popolazione, sia a livello nazionale sia a livello comunale, tenuto conto che l’esistenza di altri archivi presso le diverse istituzioni non è in grado di soddisfare tali requisiti di aggiornamento, accuratezza e rappresentatività.

I primi risultati dell’edizione 2024 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni saranno diffusi a dicembre 2025.

Oltre all’ammontare di popolazione, abitazioni e oltre alle variabili socio-economiche, anche quest’anno è stato proposto un tema di approfondimento costituito da:

  • un’analisi di tipo quantitativo e qualitativo sugli individui che mostrano “segnali di presenza” sul territorio nazionale piuttosto duraturi (dai 4 ai 6 anni circa), tali da essere inclusi nel conteggio della popolazione censita, pur non risultando ancora iscritti in anagrafe.

Si tratta di un fornire un approfondimento sulle caratteristiche demografiche, la provenienza, l’attività economica e la localizzazione geografica di questo segmento di popolazione. Peraltro, come evidenziato dall’’ISTAT “questo aggregato di popolazione è di notevole interesse anche per i Comuni perché, almeno per quelli di maggiore dimensione demografica, coinvolge individui che, al di là della loro consistenza numerica, ai fini della revisione anagrafica possono mettere in difficoltà gli Uffici di anagrafe nelle attività di verifica. Infatti, si tratta di individui che non sono facilmente reperibili sul territorio agli indirizzi che figurano negli archivi attraverso cui sono solitamente rilevati, perché svolgono attività di lavoro molto settoriali (colf, badanti, braccianti agricoli, ecc.), oppure perché spesso dimorano abitualmente presso il datore di lavoro e non hanno l’interesse o la “convenienza” di essere iscritti in anagrafe.Nello stesso aggregato, però, ci sono anche individui che non sono in possesso dei requisiti minimi, in assenza dei quali non possono essere iscritti in anagrafe (non hanno casa, occupano abusivamente uno stabile, oppure gli alloggi in cui vivono non sono dotati di abitabilità). Tuttavia, si tratta di persone che in base ai “segnali di vita” provenienti dalle fonti amministrative sono nei territori da diversi anni, hanno anche un indirizzo verificato ma che, secondo le norme internazionali devono essere conteggiati come residenti anche se non sono iscritte in anagrafe”.

Quest’anno, a seguito del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38 (G.U. 28/03/2024, n. 74), è stata reintrodotta la possibilità, da parte dell’Istat, d:

- restituire agli Uffici di anagrafe dei Comuni i dati in forma individuale in modo che questi possano procedere all’aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali di loro competenza, secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Com’è noto, partecipare al censimento costituisce un obbligo di legge per le famiglie che sono state selezionate per far parte del campione costituito da circa 1 milione di famiglie in 2.530 Comuni.

Tenuto conto che è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione, viene sanzionata la violazione dell’obbligo partecipativo e la mancata compilazione completa e trasmissione dei questionari. In particolare, l'Istat ha il potere di applicare una sanzione che può variare da un minimo di € 206,00 a un massimo di € 2.065,00.

  • ADEMPIMENTI PER LA PRIVACY

Come in precedenza indicato, anche nel 2024, i soggetti coinvolti nel Censimento partecipano a una delle due rilevazioni campionarie:

• RILEVAZIONE DA LISTA;

• RILEVAZIONE AREALE.

Ciò premesso, i Comuni interessati alla RILEVAZIONE AREALE nei quali sono chiamate a partecipare al censimento famiglie campione devono programmare, pianificare e attuare adempimenti agli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali nell'ambito delle rilevazioni statistiche poste in essere da ISTAT.

In particolare, i Comuni interessati devono pubblicare un Avviso sulle modalità di compilazione del questionario e sulle attività dei rilevatori comunali.

Al riguardo, va tenuto presente che l’Avviso deve dare conto che:

  • i dati raccolti nel Censimento sono trattati in modo anonimo, essendo obbligatorio, per l’Istat, proteggere la privacy e utilizzare le informazioni solo a fini statistici e nel pieno rispetto della normativa vigente. In particolare va dato atto che la riservatezza è tutelata e garantita oltre che dal segreto statistico, anche dal regolamento europeo (normativa GDRP) e dalla legge italiana (Codice in materia di protezione dei dati personali e successive integrazioni). L’Istat può pubblicare i dati sotto forma di tabelle, che non consentono in alcun modo di fare riferimenti a persone identificabili;
  • per la RILEVAZIONE DA LISTA, le famiglie utilizzano le credenziali di accesso ricevute con la lettera informativa a firma del Presidente dell’ISTAT oppure utilizzano lo SPID o la CIE, per compilare autonomamente il questionario online, fermo restando il supporto che il Comune può fornire alle famiglie che lo richiedano;
  • per la RILEVAZIONE AREALE, le famiglie procedono alla compilazione con il rilevatore comunali

Per favorire le famiglie e supportare la compilazione del questionario, i Comuni:

  • organizzano il Centri Comunali di Rilevazione (CCR) con lo scopo di fornire supporto alla compilazione autonoma del questionario medesimo;
  • organizzano il servizio di rilevazione mediante appositi rilevatori comunali incaricati di recarsi presso le famiglie interessate e di procedere alla compilazione del questionario insieme alle famiglie stesse.

Le famiglie interessate dalla RILEVAZIONE AREALE devono potersi fidare dei rilevatori consentendo agli stessi di accedere alle proprie abitazioni. A tale fine, è necessario dotare il rilevatore Istat di un tesserino ufficiale con foto e timbro del Comune, fermo restando la possibilità di richiedere al rilevatore medesimo un documento per verificare la sua identità.

I Comuni affidano l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente, oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, mediante le modalità previste dalla normativa, comprese le procedure di reclutamento di personale esterno, avvalendosi per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali, di forme contrattuali flessibili, compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nonché dei contratti di lavoro autonomo di natura occasionale.

I compiti dei rilevatori comunali sono:

  • effettuare le interviste, solo mediante (SGI o App RILEVO), alle unità di rilevazione loro assegnate, non rispondenti in maniera autonoma, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
  • segnalare eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni, secondo le modalità che saranno esplicitate con apposita circolare;
  • svolgere ogni altro compito affidato

Nello svolgimento dei compiti suddetti:

  • i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, per quanto concerne in dettaglio i compiti degli ATTORI coinvolti nel Censimento, si richiama testualmente, per la chiarezza e l’esaustività della trattazione, la Circolare n. 5 relativa al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019, emanata dell’Istat (Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica Direzione centrale per la raccolta dati) e tuttora valida.

Secondo il quadro normativo, come illustrato dalla Circolare suddetta:

- Titolare del trattamento connesso alla realizzazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è l’Istat il quale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento (EU) 2016/679, è tenuto a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto della normativa sopra citata e a vigilare sul loro rispetto.

- In conformità all’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali svolte per conto dell’Istat, l’Istituto ricorre ai Comuni campione,quali responsabili del trattamento dei dati personali.

- Con la nomina del Responsabile del trattamento, vengono definiti i rapporti tra i Comuni Responsabili e l’Istat, con particolare riguardo ai reciproci impegni, in conformità a quanto prescritto al comma 3 del medesimo art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nel trattare i dati personali per conto dell’Istat, in relazione al rispettivo ambito di competenza, ciascun Comune Responsabile si impegna:

1. a trattare i dati solo per lo svolgimento delle attività specificate nel PGC, nelle circolari, nei Manuali di indagine e nelle istruzioni dell’Istituto, e per la durata delle stesse;

2. a trattare i dati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato da ultimo dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, allegate al decreto legislativo n. 196/2003 e in conformità alle istruzioni impartite dall’Istat. Ulteriori istruzioni potranno essere fornite dall’Istat, anche a seguito di richiesta formulata dagli stessi Responsabili. Qualora il Responsabile ravvisi nelle istruzioni ricevute una violazione della normativa sopra richiamata o di altra disposizione di legge in materia di trattamento dei dati personali, informa l’Istat; il Responsabile non ha l'obbligo di seguire l’istruzione, fino a quando l’Istat non l’abbia confermata o modificata;

3. a non utilizzare o diffondere i dati personali raccolti dall’Istat di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e che abbia trattato per conto dell’Istituto per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (CP), pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’art. 83 del Regolamento (UE) n. 2016/679;

4. a garantire la riservatezza dei dati, l’integrità e la disponibilità dei dati;

5. ad autorizzare al trattamento dei dati personali con atto scritto, eventualmente anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività censuarie che comportano il trattamento dei dati personali (rilevatori, coordinatori comunali, operatori di back-office, personale di staff, altro personale dell’UCC o dei centri comunali di rilevazione):

a) definendo, con il medesimo atto, l’ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti assegnati, come definiti nel PGC, nelle circolari dell’Istat e nei Manuali di indagine, e in conformità al principio di minimizzazione dei dati;

b) impartendo istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati e delle istruzioni tecniche relative alle operazioni censuarie impartite dall’Istat con gli atti sopra citati o in sede di formazione;

c) vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;

d) assicurando che le persone autorizzate a trattare i dati personali abbiano sottoscritto appositi impegni di riservatezza o siano soggetti a un idoneo obbligo di riservatezza (es. segreto d’ufficio), anche per il periodo successivo all’effettuazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;

6. adottare idonee misure fisiche, organizzative, tecniche e informatiche per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, in conformità anche a quanto indicato nel PGC e nelle circolari e istruzioni dell’Istat, tra cui:

a) informare tutti i soggetti autorizzati a trattare i dati personali nei modi di cui al precedente punto 5 del divieto di utilizzare tali dati per finalità diverse da quelle del Censimento della popolazione e delle abitazioni connesse agli specifici compiti a ciascuno di essi assegnati, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 del RGPD, nonché del divieto di trattenere copia degli stessi, di comunicarli a soggetti non autorizzati e di diffonderli;

b) autorizzare al trattamento dei dati personali, nei modi di cui al precedente punto 5, il personale degli uffici comunali diversi dall’UCC coinvolti nelle attività di verifica delle situazioni di incoerenza tra la rilevazione sul campo e il Registro base degli individui - RBI, impartendo loro istruzioni operative che tengano conto di quanto indicato dall’Istat nel PGC, nelle circolari, nei Manuali di indagine e in sede di formazione e rendendo gli stessi edotti circa il fatto che le informazioni raccolte dall’Istat, di cui verranno a conoscenza per effettuare il controllo della situazione anagrafica degli individui indicati dal medesimo Istituto, sono coperte dal segreto statistico e, pertanto, non possono essere comunicate a soggetti non autorizzati o utilizzate per finalità diversa da quella statistica, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 del RGPD;

c) dare istruzioni ai soggetti appartenenti alla rete di rilevazione autorizzati ad accedere al Sistema di gestione delle indagini (SGI), come individuati nei Manuali di indagine, sulla necessità di custodire con diligenza le credenziali di accesso, ricordando che tali credenziali sono personali e non possono essere utilizzate da soggetti diversi da quelli a cui sono state assegnate; d) dare istruzioni ai rilevatori sulla necessità di custodire con cura il tablet fornito dall’Istat per la realizzazione delle interviste faccia a faccia al fine di ridurre il rischio di furti, manomissioni fisiche o informatiche, danneggiamenti e utilizzi impropri da parte di soggetti non autorizzati, nonché sul comportamento da adottare in caso di furto, smarrimento o malfunzionamento del tablet in conformità alle indicazioni fornite dall’Istat con la circolare n. 4;

e) dare istruzioni ai coordinatori comunali, agli operatori di back office, al personale di staff e ad altro personale dell’UCC o dei centri comunali di rilevazione sulla necessità di non lasciare accessibile la propria postazione di lavoro a soggetti non autorizzati, anche in caso di breve allontanamento della stessa;

7. a non fare ricorso ad altro Responsabile del trattamento;

8. ad assicurare che siano fornite agli interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste dall’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, coerentemente con quanto già indicato nella lettera informativa trasmessa dall’Istat e con le successive istruzioni impartite dallo stesso Istituto, in ogni occasione di contatto con i rispondenti (primo contatto, compilazione del questionario, assistenza alla compilazione, ecc.);

9. ad assicurare che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Istat (Manuali di indagine, formazione, circolari) e della disciplina in materia di raccolta dati di cui all’art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, con particolare riguardo alla necessità che il rilevatore e l’operatore di back office:

a) renda nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta;

b) fornisca le informazioni di cui al precedente punto 8 e ogni altro chiarimento che consenta all’interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole;

c) non raccolga presso gli interessati dati diversi da quelli previsti dal questionario predisposto dall’Istat;

d) assicuri cura e diligenza nella raccolta dei dati e nella custodia dei dispositivi informatici utilizzati (tablet e/o pc dell’ufficio);

10. nel caso in cui riceva da un interessato richieste di esercizio dei diritti di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679, a:

a) darne tempestiva comunicazione scritta all’Istat, inoltrando la richiesta al Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto all’indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it;

b) assistere l’Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall’art. 12 del regolamento (UE) 2016/679;

11. a informare l’Istat, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia;

12. a tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell’Istat, contenente gli elementi di cui all’art. 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

13. in caso di violazione dei dati personali (art. 33, comma 2, reg. (UE) 2016/679), a:

a) informare tempestivamente l’Istat (responsabileprotezionedati@istat.it);

b) individuare e adottare, in collaborazione con l’Istat, le misure necessarie a porre rimedio alla violazione dei dati personali o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati;

c) assistere l’Istat nell’ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;

14. a conclusione delle attività di cui al punto 1 del presente paragrafo, a cancellare le informazioni raccolte dall’Istituto, di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e che abbia trattato per conto dell’Istat, producendo una dichiarazione che documenti i metodi di cancellazione sicura e definitiva delle informazioni con i quali si è proceduto a tale operazione da esibire su richiesta dell’Istat;

15. per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati (art. 37 reg. (UE) 2016/679):

a) a sorvegliare, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b) del regolamento (UE) 2016/679, l’osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di cui al punto 1 del presente paragrafo;

b) a segnalare all’Istat le problematiche riscontrate in ordine all’applicazione della normativa di cui alla precedente lett. a);

c) a mettere a disposizione dell’Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa di cui alla precedente lett. a) e degli impegni indicati nella presente circolare, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall’Istat.

Dal canto suo, l’Istat s’impegna:

1. a consentire a ciascun Responsabile l’accesso ai dati necessari per lo svolgimento delle attività specificate nel PGC, nelle circolari e nelle istruzioni dell’Istat;

2. a vigilare sul rispetto degli obblighi prescritti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e degli impegni indicati nella presente circolare, anche mediante lo svolgimento di ispezioni, in collaborazione con il Responsabile della protezione dei dati del Responsabile.

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