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28/02/2025 Tutela della Privacy e Uffici Stampa degli Enti Locali: il caso delle Chat
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Il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 12 febbraio 2025 ha posto un'importante questione in tema di trattamento dei dati personali nei contenuti comunicativi, in particolare riguardo alla pubblicazione di chat. Il caso esaminato riguarda il libro Fratelli di Chat, che ha divulgato trascrizioni di conversazioni private senza il consenso degli interessati, configurando una violazione degli articoli 2-quater, comma 4, 137, comma 3, del Codice Privacy e dell’art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche dei giornalisti.

Questo provvedimento assume un rilievo particolare per il contesto lavorativo degli Uffici stampa presenti in vari Enti locali e Pubbliche Amministrazioni, ove operano giornalisti e addetti alla comunicazione istituzionale e, talvolta, dipendenti con il ruolo di giornalisti.

La diffusione di contenuti sensibili, anche attraverso i canali ufficiali dell'ente, deve rispettare rigorosi criteri di protezione dei dati personali e il provvedimento del Garante evidenzia i rischi connessi alla diffusione di informazioni personali, anche nel contesto dell’informazione giornalistica.

Negli uffici stampa degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni, il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali è essenziale per garantire la trasparenza senza ledere la riservatezza degli individui.

Il Caso delle Chat e la loro natura confidenziale

Il Garante ha preso in considerazione il libro Fratelli di Chat che contiene la trascrizione, con virgolettati, di numerose conversazioni avvenute dal 2018 in poi su canali di messaggistica istantanea. Secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, tali conversazioni costituiscono “a tutti gli effetti corrispondenza”, tutelata dall’articolo 15 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha stabilito che i messaggi scambiati su WhatsApp o e-mail ricevuti e letti dal destinatario rientrano nella protezione della corrispondenza e sono soggetti a tutela della riservatezza.

La natura confidenziale delle chat non dipende dal contenuto, ma dall'aspettativa di riservatezza di chi scrive, ovvero dal fatto che il mittente abbia confidato nel riserbo del destinatario. La pubblicazione senza consenso, pertanto, viola tale aspettativa e costituisce un trattamento illecito dei dati personali.

Nel caso specifico, le chat pubblicate riguardavano anche esponenti politici, parlamentari e membri del governo, soggetti a ulteriori garanzie costituzionali (articolo 68 della Costituzione). Le numerose istanze e reclami pervenuti al Garante da parte degli interessati hanno evidenziato una violazione della riservatezza e della dignità dei soggetti coinvolti.

Secondo il provvedimento del Garante, la diffusione dei messaggi privati in questo contesto non rispondeva al principio di essenzialità dell’informazione, come richiesto dall’articolo 137, comma 3 del Codice Privacy e dalle Regole deontologiche dei giornalisti. L’informazione poteva essere raccontata senza ricorrere alla riproduzione testuale delle chat private, con soluzioni narrative più rispettose della privacy e della dignità degli interessati.

L’accesso ai dati e la responsabilità degli uffici stampa

Gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali svolgono una funzione chiave nella gestione delle informazioni. Tuttavia, la loro attività è soggetta a precise normative in materia di protezione dei dati, soprattutto quando i contenuti divulgati riguardano dipendenti, cittadini o figure istituzionali.

I rischi nella pubblicazione di dati personali

Come evidenziato dal provvedimento del Garante, la pubblicazione di conversazioni private o documenti contenenti dati personali può comportare:

  • violazione del diritto alla riservatezza di dipendenti, amministratori e cittadini;
  • rischi di responsabilità per l’ente locale, che è titolare del trattamento dei dati;
  • sanzioni amministrative e penali in caso di diffusione non autorizzata di dati personali.

In particolare, le comunicazioni ufficiali, sia sui siti web istituzionali che sui social media dell'ente, devono rispettare il principio di essenzialità dell'informazione e la minimizzazione dei dati personali.

Giornalisti negli enti locali e trattamento dei dati

Nei comuni e nelle pubbliche amministrazioni possono operare giornalisti, sia in qualità di dipendenti che di consulenti esterni. La loro attività deve rispettare sia le regole deontologiche dell’Ordine dei Giornalisti che le disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Cosa dice la normativa?

Le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica stabiliscono che:

  • la pubblicazione di informazioni personali deve essere essenziale rispetto alla notizia;
  • l’uso di conversazioni private è ammesso solo con il consenso degli interessati;
  • i dati sensibili devono essere trattati con particolare cautela, evitando esposizioni lesive della dignità delle persone.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede inoltre che l’ente locale, in qualità di titolare del trattamento, deve adottare misure adeguate per garantire il rispetto della normativa e la sicurezza delle informazioni trattate.

Best practice per la comunicazione istituzionale negli enti locali

Per evitare problemi legali e garantire la conformità normativa, gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni dovrebbero adottare le seguenti buone pratiche:

  1. verificare sempre la necessità della pubblicazione
    • pubblicare solo i dati strettamente necessari per la comunicazione istituzionale;
    • omettere dettagli personali superflui o potenzialmente lesivi della privacy;
  2. richiedere il consenso quando necessario
    • se si intende diffondere informazioni che contengono dati personali identificabili, acquisire il consenso scritto degli interessati;
    • nei casi di eventi pubblici, informare preventivamente i partecipanti sulla possibile pubblicazione di immagini o informazioni.
  3. Proteggere le comunicazioni interne
    • evitare la divulgazione di chat e conversazioni private, anche se riferite a soggetti pubblici;
    • adottare sistemi sicuri per la gestione delle comunicazioni interne (es. protocolli di sicurezza informatica);
  4. formare il personale
    • Fornire ai giornalisti e agli addetti alla comunicazione istituzionale specifica formazione sulla protezione dei dati personali;
    • diffondere linee guida interne sulle modalità di pubblicazione di informazioni sensibili;
  5. monitorare la compliance normativa
    • implementare procedure di verifica per assicurarsi che i contenuti pubblicati rispettino il GDPR e le normative nazionali.
    • designare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che supporti l’ufficio stampa nelle valutazioni di conformità.

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