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12/03/2025 PERMESSI DI COSTRUIRE: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PROGETTISTI, IMPIANTISTI, DIRETTORI DEI LAVORI E ALTRI TECNICI
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Il 13 febbraio 2025, con il provvedimento n. 80, il Garante ha espresso un parere su un'importante istanza di accesso civico. L’accesso civico è uno strumento essenziale per garantire la trasparenza amministrativa e il controllo sull’operato della pubblica amministrazione. Tuttavia, esso incontra alcuni limiti, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali.

Il recente parere del Garante ha fornito indicazioni cruciali su un caso in cui un Comune ha parzialmente negato l’accesso a documenti relativi a permessi di costruzione per edifici destinati alla tutela della salute.

➢Il Contesto

L’accesso civico generalizzato è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013, che garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti normativi.

L’articolo 5, comma 2, prevede che "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis".

Tuttavia, l’articolo 5-bis, comma 2, lettera a, stabilisce che l’accesso può essere negato qualora sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) definisce il dato personale come qualsiasi informazione che consenta di identificare direttamente o indirettamente una persona fisica.

Il Garante ha quindi analizzato il caso alla luce di questo quadro normativo, sottolineando la necessità di bilanciare trasparenza e protezione dei dati personali.

➢Il Caso del Comune richiedente

Il caso esaminato riguarda una serie di richieste di accesso civico presentate a un Comune ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, relative alla documentazione sui permessi di costruzione per edifici destinati alla tutela della salute.

In particolare, il richiedente ha domandato copia degli elaborati progettuali, inclusi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, con le relative relazioni tecniche e il quadro economico delle opere.

La richiesta era motivata da ragioni di giustizia, essendo finalizzata alla valutazione di una difesa giudiziale ed extragiudiziale di diritti e posizioni giuridicamente tutelabili.

Il Comune ha negato l’accesso, giustificando il rifiuto con la presenza di dati personali, come i nominativi di progettisti, impiantisti e altri tecnici coinvolti. Inoltre, ha evidenziato il rischio di pregiudizio agli interessi economici e commerciali, inclusa la tutela della proprietà intellettuale.

Più nel dettaglio, il diniego è stato motivato dalla presenza di "dati e informazioni di tipo anche personale di natura eterogenea, […] anche di soggetti terzi diversi dal titolare dell’azienda controinteressata, quali progettisti, impiantisti, altri tecnici a vario titolo", e dalla conseguente possibilità che "l’ostensione di tutti i documenti oggetto della richiesta verrebbe a costituire un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del titolare dell’azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto, nonché degli interessi economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali".

Successivamente, dopo ulteriori interlocuzioni con il richiedente, l’amministrazione comunale ha rilasciato copia dei permessi a costruire e delle loro varianti, fornendo anche il link per consultare il piano regolatore generale. Tuttavia, il richiedente ha ritenuto la documentazione insufficiente e si è rivolto al Segretario comunale, che ricopre anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, contestando la decisione del Comune e ribadendo la richiesta di accesso agli elaborati progettuali e ai precedenti piani regolatori generali.

➢Le Valutazioni del Garante

L’Autorità ha analizzato il caso e ha rilevato che la documentazione richiesta riguarda un iter amministrativo articolato, relativo al rilascio di permessi di costruzione a una società e a un ente pubblico per la realizzazione di immobili destinati alla tutela della salute.

Dall’analisi della documentazione trasmessa dal RPCT del Comune, che comprendeva istanze di permesso di costruire ed elaborati tecnici, come planimetrie e relazioni sugli impianti elettrici, il Garante ha osservato che:

  • I documenti richiesti riguardano prevalentemente dati e informazioni riferiti alla società e all’ente pubblico che hanno richiesto le autorizzazioni edilizie, con l’eccezione di alcune sezioni contenenti dati personali di rappresentanti legali e tecnici incaricati.
  • Essendo le persone giuridiche escluse dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, i riferimenti alla società e all’ente pubblico non possono essere invocati per negare l’accesso ai documenti per motivi di privacy.
  • Tuttavia, le richieste di permesso di costruire includono dati personali di soggetti terzi, come dati anagrafici (nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza), recapiti personali (email, PEC, numeri di telefono) e firme autografe di professionisti (progettisti, direttori dei lavori), talvolta corredati da documenti di identità.
  • Non vi sono elementi che dimostrino che la diffusione generalizzata di tali informazioni possa favorire il controllo diffuso sull’operato della pubblica amministrazione o la partecipazione al dibattito pubblico.
  • Considerando il principio di pubblicità sancito dall’articolo 15 del d. lgs. n. 33/2013 per collaboratori e consulenti della pubblica amministrazione, la diffusione di tali dati personali sarebbe eccessiva e sproporzionata, con possibili violazioni del principio di proporzionalità previsto dal GDPR.

Alla luce di tali considerazioni, il Garante ha sottolineato che il Comune avrebbe dovuto optare per un accesso parziale anziché negare completamente l’istanza. La normativa prevede che, laddove solo alcune sezioni di un documento contengano dati sensibili, l’accesso debba comunque essere garantito per le restanti parti.

➢Conclusioni

Questo caso evidenzia l’importanza di una gestione equilibrata dell’accesso civico e della protezione dei dati personali. Il Garante ha chiarito che il diniego deve essere giustificato caso per caso e che l’accesso parziale deve essere sempre considerato come alternativa al diniego totale.

Le amministrazioni pubbliche sono quindi chiamate a riesaminare le proprie pratiche per garantire la massima trasparenza, tutelando al contempo il diritto alla riservatezza. L’obiettivo finale deve essere quello di armonizzare il diritto di accesso e la protezione dei dati, consentendo ai cittadini di controllare l’operato della PA senza ledere i diritti fondamentali degli interessati.

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