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03/04/2025 Videosorveglianza: obbligo del patto per la sicurezza con la Prefettura?
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La recente pubblicazione di un provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza offre lo spunto per affrontare un argomento che spesso non è correttamente affrontato, ovvero quello dell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana e della sottoscrizione dei cosiddetti Patti per la sicurezza con la Prefettura (provvedimento n. 805 del 19 dicembre 2024 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10107263).

Il caso.

La questione esaminata dal Garante era relativa all’installazione di telecamere dotate di funzionalità di lettura automatizzata delle targhe, utilizzate per studiare i flussi turistici, verificare la regolarità della circolazione e supportare gli organi di polizia. Il Garante ha appreso di tale installazione da articoli di stampa poi confermati da da un comunicato ufficiale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nel quale si dichiarava che il sistema di videosorveglianza locale comprendeva “121 telecamere di ultima generazione”, di cui sei destinate alla lettura delle targhe agli ingressi cittadini. Tali dispositivi erano impiegati non solo per il controllo della regolarità amministrativa dei veicoli, ma anche per «analizzare il flusso di provenienza dei veicoli, suddividendoli per nazione e per provincia; valutare il livello di inquinamento del parco veicolare, analizzando l’omologazione euro dei veicoli; identificare le caratteristiche estetiche e strutturali dei mezzi, tra cui il colore, la dimensione e la marca.

Nel comunicato il comune evidenziava che tali funzionalità avrebbero avuto anche una valenza investigativa, dichiarando che il sistema consentiva di «fare ricerche sul colore, la dimensione e la marca dei veicoli: vale a dire le caratteristiche che immediatamente emergono dalle prime testimonianze di chi ha assistito al transito di auto in fuga da incidenti o da rapine e furti».

Dall’istruttoria condotta dall’Autorità emergeva che il Comune, nel caso di specie, aveva impiegato cinque telecamere che consentono la lettura automatizzata delle targhe dei veicoli in transito, di cui una dotata di una funzionalità avanzata che consente l’acquisizione di dati ulteriori (tipologia di veicolo, marca, modello, colore classificazione EURO), al fine di verificare l’assolvimento degli obblighi in materia di revisione e assicurazione obbligatoria, previsti dal Codice della Strada.

Come dichiarato dall’Ente, le contestazioni delle violazioni sono state effettuate in conformità alle modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Interno, che ammette l’utilizzo di dispositivi video non omologati come mero strumento di supporto agli agenti della Polizia locale, fisicamente presenti nelle aree interessate dai controlli, ai fini dell’individuazione dei veicoli da fermare e della contestazione immediata delle violazioni eventualmente accertate dagli agenti, salvo che ricorra una situazione di fatto che renda impossibile l’arresto del veicolo e la contestazione immediata, con motivazioni da indicare dettagliatamente nel verbale.

Tuttavia, come è emerso dall’istruttoria, i dispositivi video in questione raccoglievano i numeri di targa di tutti veicoli in transito su base continuativa, ovvero indipendentemente dall’accertamento di una violazione del Codice della Strada, e il Comune conservava gli stessi per 180 giorni, al dichiarato fine di poter corrispondere a specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o delle Forze dell’Ordine, nell’ambito delle attività d’indagine di loro competenza, seppur, come dichiarato dal Comune in sede di audizione, senza trattare gli stessi per altre finalità di natura amministrativa.

L’illegittimità individuata dal Garante della Privacy.

Il Garante ha evidenziato che i soggetti pubblici possono, di regola, trattare dati personali mediante dispositivi video se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso.

Come ricordato dal Garante, tuttavia, la disciplina di settore consente ai Comuni l’impiego di telecamere di videosorveglianza ai soli fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, previa stipula di un accordo per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura territorialmente compente (v. artt. 4 e 5, co. 2, lett. a), del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14.

L’art. 5 del D.L. 14/2017 infatti dispone che con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

In conclusione, laddove l’Ente installi e voglia utilizzare i diversi sistemi di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana, secondo la definizione contenuta nell’art. 4 della D.L. 14/2017, è necessario concludere con la Prefettura un patto per la sicurezza urbana includendo, se ne sussistono i presupposti, tutti i sistemi di videosorveglianza (telecamere di contesto, ZTL, lettori targa) la cui finalità è per l’appunto quella della sicurezza urbana.

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