E' stabilito il principio della prevalenza dell'accesso sulle esigenze di riservatezza dei controinteressati?
L'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 che cosa prevede?
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In materia di appalti e' stabilito il principio della prevalenza dell'accesso sulle esigenze di riservatezza dei controinteressati.
L'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede, infatti: - sia l'eccezione all'accesso, a tutela delle "informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali" (c. 5-a) - sia la regola secondo cui "e' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso" (c. 6).
L'opposizione dei segreti tecnici e commerciali deve essere motivata e comprovata, ma dalla risposta del controinteressato alla richiesta di accesso non vi e' la prova che l'opposizione dei segreti abbia queste caratteristiche, anche perche' l'oggetto della gara non si presta a segreti di tal fatta: ragion per cui il rifiuto invocato dalle ditte ammesse all'offerta economica appare alquanto aprioristico.
L'amministrazione e' tenuta pertanto rilasciare i documenti richiesti.